L’entrata in vigore del Regolamento (UE) n.165/2014 ha introdotto, in capo alle imprese di trasporto, l’obbligo di assicurare che i propri conducenti ricevano una formazione ed istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, siano essi digitali o analogici. Oltre a questo, vi è l’obbligo di effettuare controlli periodici sull’attività, al fine di garantire l’utilizzo corretto degli strumenti, nonché quello di non fornire ai conducenti alcun incentivo diretto o indiretto, tale da incoraggiare un uso improprio dei tachigrafi (formazione).
Lo stesso Regolamento, inoltre, prevede che le imprese di trasporto siano responsabili per le infrazioni legate all’utilizzo del cronotachigrafo ed al rispetto dei tempi di guida commessi dai loro conducenti, salvo la facoltà deli Stati membri di subordinare tale responsabilità alla mancata formazione di cui sopra.
Il precedente Regolamento (CE) 561/2006, al contempo, prevede che le imprese di trasporto forniscano ai conducenti le opportune istruzioni (informazione) ed effettuino controlli regolari per garantire che siano rispettate le disposizioni in materia di tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo (controllo).
A tale proposito è di recente pubblicazione (Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2016) il Decreto Ministeriale (prot. 215 del 12 dicembre 2016 - scarica dall’area riservata il pdf del documento) che disciplina i principali aspetti degli obblighi di formazione previsti dal Regolamento (UE) n.165/2014 e chiarisce le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e controllo in capo alle imprese previsti, invece, dal Regolamento (CE) 561/2006.
FORMAZIONE. Per quanto riguarda la formazione, il Decreto determina le modalità di svolgimento dei corsi ed in particolare i requisiti dei soggetti autorizzati a svolgerli (principalmente autoscuole o altri enti con specifico accreditamento), le caratteristiche dei docenti, il programma dei corsi e la loro durata minima (8 ore). È previsto, inoltre, che al termine dei corsi venga rilasciato un certificato individuale di partecipazione della validità di cinque anni.
In particolar modo stabilisce che le imprese di autotrasporto di merci e di persone, per conto proprio e per conto terzi, che si avvalgono della facoltà di ricorrere ai suddetti corsi per il proprio personale, secondo le modalità disciplinate dal decreto stesso, assolvono all'onere formativo a loro carico, di cui al richiamato regolamento comunitario.
INFORMAZIONE. Ai fini della dimostrazione dell'assolvimento degli oneri di informazione, invece, il Decreto sancisce che le imprese siano tenute a fornire agli autisti un documento, di validità annuale a partire dalla prescritta controfirma del conducente, contenente adeguate istruzioni circa le norme di comportamento da seguire nella guida, nel rispetto dei tempi di guida e di riposo, e per il buon funzionamento del tachigrafo.
CONTROLLO. Infine, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di controllo, le imprese, devono garantire verifiche periodiche (almeno ogni novanta giorni), sull'attività, con redazione di un resoconto scritto e controfirmato dal conducente. Ogni documento dovrà essere conservato presso la sede dell'impresa per almeno un anno dalla data di redazione.
SANZIONI. In conclusione, in attesa di una modifica normativa del sistema sanzionatorio, che recepisca esplicitamente la non responsabilità delle imprese che abbiano provveduto ai prescritti oneri formativi dei propri conducenti per le infrazioni da questi commesse alla disciplina sui tempi di guida e di riposo, la partecipazione ai corsi di formazione disciplinati dal decreto, unitamente all'assolvimento degli oneri di informazione e controllo sopra esposti consentirà alle imprese di evitare che le eventuali sanzioni commesse dai propri conducenti possano essere attribuite a loro inadempienze. Il tutto costituisce infatti un utile elemento di valutazione per dimostrare il rispetto della normativa e chiedere l'annullamento delle sanzioni eventualmente poste a loro carico.
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