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COSA CAMBIA CON IL DECRETO CHE LIMITA I CONSUMI

L’impatto sulle attività del Piano nazionale di contenimento dei consumi di Gas naturale emesso dl Ministero della Transizione Ecologica

mercoledì 12 ottobre 2022
COSA CAMBIA CON IL DECRETO CHE LIMITA I CONSUMI COSA CAMBIA CON IL DECRETO CHE LIMITA I CONSUMI

Il ministro della Transizione Ecologica ha firmato il decreto che contiene i nuovi limiti temporali di funzionamento degli impianti di riscaldamento a gas naturale e la riduzione di un grado della temperatura degli ambienti riscaldati per la prossima stagione invernale, come previsto dal “Piano nazionale di contenimento dei consumi di Gas naturale” approvato dal governo per far fronte all'emergenza scatenata dalla guerra in Ucraina.

In sintesi i contenuti del Decreto

Le temperature

Il provvedimento ha ricadute relativamente alle temperatura di ambienti come negozi, alberghi, pubblici esercizi.Stabilisce infatti che durante il periodo di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non dovrà superare:

  • 17 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili (in precedenza era previsto un limite di 18°C + 2°C);
  • 19 °C + 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici (incluse pertanto le attività commerciali, le strutture turistico ricettive ed i pubblici esercizi. In precedenza era previsto un limite di 20°C + 2°C).

I limiti temporali

L’orario di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale viene ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento viene accorciato di quindici giorni, posticipando di otto giorni la data di inizio e anticipando di sette giorni la data di fine esercizio.

In particolare, vengono fissati i seguenti limiti, articolati per zona climatica:
zona A: 5 ore giornaliere dall’8 dicembre al 7 marzo;
zona B: 7 ore giornaliere dall’8 dicembre al 23 marzo;
zona C: 9 ore giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
zona D: 11 ore giornaliere dall’8 novembre al 7 aprile;
zona E: 13 ore giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
zona F: nessuna limitazione.

Va detto però che le limitazioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione non si applicano,  tra l’altro, agli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività. Tale fattispecie di esenzione è quindi, ad esempio, applicabile anche ad alcune tipologie di pubblico esercizio (es. esercizi presso le aree di servizio autostradali.

Venendo invece alle zone geografiche, il Vicentino si colloca in parte in zona E in parte (per le zone montane) in zona F. Nell’allegato a fondo pagina l’elenco dei comuni della provincia e le relative zone climatiche di appartenenza in base al DPR 412/1993.

In ogni caso, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

Va ricordato che  la durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno e può essere frazionata in due o più sezioni orarie.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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