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DPCM 01.03.2020 “MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Le disposizioni producono effetto dal 2 marzo 2020 e sono efficaci, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all’8 marzo prossimo

lunedì 02 marzo 2020
DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2020, N. 9. DISPOSIZIONI IN DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2020, N. 9. DISPOSIZIONI IN

DPCM 01.03.2020 “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

E' stato pubblicato, in Gazzetta ufficiale, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che contiene le nuove “misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il DPCM è scaricabile dal link a fondo pagina.

Le disposizioni producono effetto dal 2 marzo 2020 e sono efficaci, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all’8 marzo prossimo. 

 

Dalla data di entrata in vigore cessa la vigenza delle misure adottate con i precedenti DPCM del 23 e del 25 febbraio scorsi nonché ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e urgente adottata dalle autorità competenti ai sensi dell’art 3, comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6.

Si riportano, di seguito, le disposizioni più rilevanti per il commercio, turismo e servizi della nostra, rinviando per per tutte le altre misure e nel dettaglio delle misure complessive al testo del provvedimento allegato.

Misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di cui agli allegati 2 e 3 (art. 2)

Nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona,  sono adottate, tra le altre, le seguenti misure di contenimento:

  • sospensione degli eventi e delle competizioni  sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, salvo che si svolgano a porte chiuse;
  • possibilità di svolgere le attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza;
  • sospensione di tutti eventi in luogo pubblico o privato, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico quali, a titolo di esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche;
  • sospensione dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado e delle procedure concorsuali pubbliche e private;
  • svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori (criterio droplet);
  • apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e tali da garantire ai visitatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra visitatori (cd criterio droplet); stesso criterio anche per le aperture di musei e luoghi di culto.

Nelle sole province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona  nelle giornate di sabato e domenica, si applica la misura della chiusura delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari.

Nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di Piacenza si applica la misura della sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

  1. Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale (art. 3)

Nell’ambito dell’intero territorio nazionale operano, tra le altre, le seguenti misure:

  • in tutti i locali aperti al pubblico sono messi a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
  • i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie, elencate nell’allegato 4 del decreto, presso gli esercizi commerciali;
  • chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nei comuni della cd zona rossa, deve comunicare tale circostanza al proprio medico ai fini della prescrizione della permanenza domiciliare. In caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, datore di lavoro e medico di base, in cui si dichiara che “per motivi di sanità pubblica” la persona è stata posta in quarantena, specificando data di inizio e fine del periodo.
  1. Ulteriori misure sull’intero territorio nazionale (art. 4)

Sull’intero territorio nazionale si applicano, tra le altre, le seguenti misure:

  • la modalità di lavoro agile (c.d. smart working) – che il  dPCM 25 febbraio 2020 circoscriveva  alle sole regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto in via provvisoria fino al 15 marzo 2020 – potrà essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, su tutto il territorio nazionale, anche in assenza degli accordi individuali cui la normativa di riferimento rinvia per l’attivazione della predetta attività di lavoro, e per la durata dello stato di emergenza (sei mesi dalla data della deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020). L’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro – finalizzata all’assolvimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) – può essere resa in via telematica anche ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito dell’INAIL (cfr nota 26 febbraio 2020);
  • sospensione dei viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino alla data del 15 marzo prossimo.
  1. Decalogo misure igieniche (Allegato 4)

L’allegato 4 individua le seguenti misure igieniche:

  • Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  • Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  • Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  • Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  • Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  • Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol;
  • Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.


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