DECRETO #IORESTOACASA, LE DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE DEL TERZIARIO
Vediamo da vicino alcune delle prescrizioni di interesse per le aziende del commercio, turismo e servizi
mercoledì 11 marzo 2020
DECRETO #IORESTOACASA, LE DISPOSIZIONI PER LE IMPR
E' disponibile e può essere scaricato nel link a fondo pagina il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, che emana ulteriori disposizione attuative per fronteggiare l'emergenza Corovavirus valevoli su tutto il territorio nazionale, dunque anche per la nostra provincia.
Considerata l'evoluzione interpretative e i chiarimenti che stanno giungendo di ora in ora, l'invito è anche quello di consultare la nostra pagina dedicata alle FAQ emesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che riporta alcune specifiche su pubblici esercizi, alle attività del turismo, ai mercati. VAI ALLA PAGINA DEDICATA
Vediamo da vicino alcune delle prescrizioni di interesse per le nostre aziende rappresentate.
- sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
- evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
- sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
- sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;
- sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto [….]comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;
- nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita (attività con superficie di vendita superiore ai 250 mq.), nonchè gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse (oltre i 250 mq).
La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.