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DECRETO #IORESTOACASA, LE DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE DEL TERZIARIO

Vediamo da vicino alcune delle prescrizioni di interesse per le aziende del commercio, turismo e servizi

mercoledì 11 marzo 2020
DECRETO #IORESTOACASA, LE DISPOSIZIONI PER LE IMPR DECRETO #IORESTOACASA, LE DISPOSIZIONI PER LE IMPR

E' disponibile e può essere scaricato nel link a fondo pagina il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, che emana ulteriori disposizione attuative per fronteggiare l'emergenza Corovavirus valevoli su tutto il territorio nazionale, dunque anche per la nostra provincia.

Considerata l'evoluzione interpretative e i chiarimenti che stanno giungendo di ora in ora, l'invito è anche quello di consultare la nostra pagina dedicata alle FAQ emesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che riporta alcune specifiche su pubblici esercizi, alle attività del turismo, ai mercati. VAI ALLA PAGINA DEDICATA

Vediamo da vicino alcune delle prescrizioni di interesse per le nostre aziende rappresentate.

  • sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle  6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico  del  gestore,  di  predisporre  le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della  distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso  di violazione;
  • sono consentite le attività commerciali diverse da quelle  di cui al punto precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con  modalità  contingentate  o  comunque idonee  a  evitare  assembramenti  di  persone,  tenuto  conto  delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al  pubblico,  e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di  rispettare  la distanza di almeno un metro,  tra  i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso  di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
  • evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per gli  spostamenti  motivati  da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessità  ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  •  si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi  di  congedo ordinario e di ferie;
  •  sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
  •  sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di  carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se  svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali,  a  titolo  d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole  di  ballo,  sale  giochi, sale scommesse e sale bingo,  discoteche  e  locali  assimilati;
  • sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto [….]comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di  cui  all'allegato  1  lettera  d),  ed evitando assembramenti;
  •  nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie  e grandi  strutture  di  vendita (attività con superficie di vendita superiore ai 250 mq.),  nonchè  gli  esercizi   commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della   distanza   di   sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse (oltre i 250 mq).
    La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie   punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro
    , con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
  • sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali  (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri ricreativi.



ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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