E' stata firmata il 3 aprile, dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia una nuova ordinanza (scaricabile dal link a fondo pagina e pubblicata sul Bur Regionale, dunque già in vigore) che proroga fino al 13 aprile compreso le misure già adottate nelle scorse settimane (con alcune modifiche) e introduce ulteriori provvedimenti in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19. L'ordinanza è stata poi seguita il 4 aprile, da un successivo provvedimento che ha apportato ulteriori modifiche (anche questa è scaricabile dal link a fondo pagina).
Di seguito il quadro (in estrema sintesi) degli effetti delle disposizioni regionali:
Apertura negozi
Dal lunedì al sabato (escluso lunedì 13 aprile) restano aperti i punti vendita dell’allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020 (vedi articolo), senza alcuna distinzione sulla base della superficie di vendita.
Domenica sono chiusi tutti i punti vendita di generi alimentari, compresi gli esercizi all’interno dei centri commerciali. E' disposta la chiusura anche nella giornata festiva di lunedì 13 aprile. Rimangono aperte edicole, farmacie e parafarmacie.
Apertura pubblici esercizi
Aperti solo i Pubblici Esercizi che si trovano in aree di servizio e di rifornimento carburante lungo rete autostradale, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.
Obblighi negli esercizi commerciali
Obbligo comunque per tutti gli esercizi commerciali, anche all’aperto di
Articoli in vendita
Il commercio al dettaglio degli articoli di cancelleria è consentito "negli esercizi commerciali regolarmente aperti in base alle disposizioni in materia di contrasto al Covid19, nei quali era già svolto al momento della dichiarazione dello stato di emergenza".
Per i prodotti florovivaistici, l'ordinanza stabilisce che "è vietata l’attività di vendita di prodotti florovivaistici, garden e simili, salva l’attività di consegna a domicilio". Successivamente la Regione Veneto ha emesso un comunicato stampa di chiarimento di tale dispozione nel quale si evidenzia che "Relativamente a questioni interpretative sull'ordinanza n. 37 emessa oggi dal Presidente della Giunta regionale sollevate da operatori del settore interessato, si puntualizza che, come chiaramente espresso dall'ordinanza stessa, il commercio di prodotti florovivaistici è vietato in autonomi punti vendita, mentre non ne è preclusa la commercializzazione nell'ambito di esercizi commerciali legittimamente aperti per la normativa Covid 19 e in particolare nell'ambito di cosiddetti angoli verdi dei supermercati".
Mercati ambulanti
Divieto di mercati all’aperto/al chiuso di generi alimentari (sono già sospesi quelli di altre merceologie), salvo che sia adottato dai Sindaci un Piano, consegnato ai commercianti, che preveda:
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