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LE MISURE SUL CREDITO INTRODOTTE DAL GOVERNO

Il Decreto Liquidità ha previsto una serie di agevolazioni per garantire finanziamenti alle imprese, differenziati a seconda delle dimensioni

martedì 14 aprile 2020
LE MISURE SUL CREDITO INTRODOTTE DAL GOVERNO
LE MISURE SUL CREDITO INTRODOTTE DAL GOVERNO

Il "Decreto Liquidità" (scaricabile dal link a fondo pagina)  introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia.
Vediamo da vicino le principali novità per le imprese sul fronte del credito, ricordando che anche il "Decreto Cura Italia" era intervenuto sulla materia, in particolare introducendo specifiche moratorie (VAI ALL'ARTICOLO).

ACCESSO AL CREDITO                                                   

Le misure adottate prevedono garanzie  attraverso la società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma. Interviene poi, per le Piccole e Medie Imprese, il Fondo Centrale di garanzia delle PMI.

FINANZIAMENTI NON SUPERIORI A 25 MILA EURO
Il decreto stabilisce  la copertura del Fondo Centrale di garanzia PMI al 100%, sia in caso di garanzia diretta che di riassicurazione, per i nuovi finanziamenti non superiori a 25.000 euro a favore di piccole e medie  imprese e persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (partite IVA), che autocertifichino ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 che la propria attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.

Il modulo per la richiesta è scaricabile dal link a fondo pagina o direttamente dal sito del Fondo di garanzia IN QUESTO LINK. Il beneficiario dovrà compilare e inviare alla banca al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento. 

Nedllo specifico, tali finanziamenti devono prevedere l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione, una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.

Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l’ammontare dei ricavi risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

In considerazione della copertura pubblica totale, può essere previsto un tasso di interesse, in caso di garanzia diretta, o una premio di garanzia, in caso di riassicurazione, che escluda la componente di copertura del rischio di credito e che, quindi, prenda in considerazione esclusivamente i soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione. In entrambi i casi, viene comunque posto un limite massimo fissato attraverso un calcolo che ha come base di partenza il tasso di Rendistato.

L’intervento del Fondo è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione. Il testo della norma prevede che soggetto finanziatore eroghi il finanziamento garantito, previa verifica formale del possesso dei requisiti da parte del soggetto beneficiario, senza attendere il termine dell’istruttoria del Fondo stesso.

 FINANZIAMENTI GARANTITI DA SACE
Le garanzie dello Stato sui finanziamenti emessi dalle banche potranno essere richieste fino al 31 dicembre 2020 e saranno disponibili per qualsiasi tipologia di impresa indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica con i seguenti requisiti:

  • sede in Italia con destinazione dei finanziamenti richiesti verso stabilimenti italiani;
  • imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente all’epidemia di Covid-19;
  • imprese che hanno già utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia fino a completa capienza.

Le imprese potranno così ottenere liquidità in tempi brevi garantendo continuità alla loro operatività.

Il finanziamento verrà erogato dalle banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, garantito da SACE e controgarantito dallo Stato, e avrà come limite di importo:

  • il 25% del fatturato del 2019 o ultimo bilancio approvato
  • oppure il doppio della spesa salariale annuale per il 2019 o ultimo bilancio approvato.

Potranno essere richiesti anche più finanziamenti dalla stessa impresa, ma il cumulo deve comunque rispettare i limiti suddetti.
La durata dei finanziamenti non potrà essere superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi (preammortamenti ammessi: 12,18 o 24 mesi).

SACE si impegnerà a gestire online le domande accolte dagli istituti di credito e ad emettere la garanzia controgarantita dallo Stato.

Ancorché questi interventi di garanzia possano essere destinati anche alle  piccole e medie imprese, nonché ai lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA, lo strumento risulta particolarmente idoneo per imprese di maggiori dimensioni che non possono accedere al Fondo di garanzia PMI. Allo stato, per PMI e professionisti l’accesso alla garanzia Sace è per questo subordinato al pieno utilizzo della loro capacità di accesso al Fondo di garanzia PMI ai sensi del decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (interventi ex art. 13) e del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (interventi ex art. 56).

Il disciplinare per l'otenimento della garanzia prevede quattro successivi step necessari per l’erogazione della misura:

  1. la presentazione della richiesta di finanziamento all’istituto finanziatore da parte dell’assistito;
  2. l’invio della richiesta di garanzia a SACE da parte del soggetto finanziatore;
  3. l’esito della richiesta di garanzia SACE;
  4. l’erogazione del finanziamento.

Per le garanzie Sace sono previste delle commissioni annuali sull’importo garantito che:

  • per i finanziamenti di PMI sono pari allo 0,25% per il primo anno, allo 0,50% per il secondo e terzo anno, all’1% per il quarto, quinto e sesto anno;
  • per i finanziamenti di imprese diverse dalle PMI sono pari a 0,50% per il primo anno, all’1% per il secondo e terzo anno, al 2% per il quarto, quinto e sesto anno.

Il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti.

I finanziamenti devono essere destinati a sostenere costi del personale, investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie) o capitale circolante per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.

Il disciplinare prevede un sistema di reporting periodico dalle banche a Sace con frequenza trimestrale, strumento di controllo e accountability che consentirà il monitoraggio delle esposizioni e l’andamento complessivo dell’operatività e dei suoi impatti effettivi.

Maggiori informazioni sul documento SACE scaricabile a fondo pagina.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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