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SOSPENSIONE PRIMA RATA CONTRIBUZIONE 2020 PER COMMERCIANTI

I chiarimenti dell'Istituto sulla sospensione dei termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in base al Decreto Liquidità

venerdì 15 maggio 2020
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L'art. 18 del Decreto Liquidità ha disciplinato - per i mesi di aprile e maggio 2020 - la sospensione dei termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. Al riguardo, l’Inps ha reso noto che, al ricorrere dei requisiti di cui ai commi da 1 a 5 del predetto Decreto, la sospensione si applica anche alla prima rata di contribuzione sul minimale anno 2020, in scadenza il 18 maggio prossimo, dovuta da artigiani e esercenti attività commerciali.

L’articolo citato - spiega un Comunicato stampa dell'Inps - prevede,  ai  commi  1  e  2,  che  “Per  i  soggetti  esercenti  attività d'impresa,  arte  o  professione,  che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del   presente  decreto,  che  hanno  subito  una  diminuzione  del  fatturato  o  dei corrispettivi  di  almeno  il  33  per  cento  nel  mese  di  marzo  2020  rispetto  allo  stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese  del precedente periodo d’imposta” siano sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile  e  di  maggio  2020 i  termini  dei  versamenti  dei  contributi  previdenziali  e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. I  successivi  commi  3  e  4  del  medesimo  articolo  18  del  decreto-legge  in  oggetto dispongono,  analogamente,  che  “Per  i  soggetti  esercenti  attività  d'impresa,  arte  o professione,  che  hanno  il  domicilio  fiscale,  la  sede  legale  o  la sede  operativa  nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta  precedente  a  quello  in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50  per  cento nel  mese  di  marzo  2020 rispetto  allo  stesso  mese  del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo  d’imposta”,  vengano sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020,  i  termini  dei versamenti  dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi per l'assicurazione obbligatoria. Inoltre, il comma 5, primo periodo, del medesimo articolo prevede che la sospensione dei  termini  di  versamento  di  cui  ai  commi  precedenti  operi  anche  per  i  soggetti esercenti  attività  d'impresa,  arte  o  professione,  che hanno il domicilio fiscale, la sede legale  o  la  sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di  arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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