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LE PRINCIPALI MISURE DEL "DECRETO RILANCIO" PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE

Dopo giorni di "stand by", è finalmente entrato in vigore il provvedimento preannunciato dal Governo. Vediamo in estrema sintesi le principali misure per le imprese

giovedì 21 maggio 2020

Reddito di emergenza per due milioni di persone, bonus autonomi che salirà a 1000 euro per circa 650mila beneficiari, 6 miliardi per i ristori a fondo perduto delle Pmi. Il decreto Rilancio, a una settimana dall'ok del Consiglio dei ministri, è arrivato finalmente in Gazzetta Ufficiale (nel Supplemento Ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020) e ha iniziato il suo iter parlamentare di definitiva conversione in Legge che già si prevede avrà dei correttivi rispetto a quella in vigore.

Vediamo da vicino, allora, e in estrema sintesi, le principali misure attualmente attive:

  • la cancellazione del saldo 2019 e del primo acconto 2020 IRAP previsto a giugno per imprese e lavoratori autonomi con ricavi non superiori a 250 milioni di euro per l’anno d’imposta 2019. Sarà quindi dovuto solo il saldo 2020;
  • la ripresa dei versamenti sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio, che possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
  • l’ampliamento delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, sismabonus, fotovoltaico, bonus facciate ed installazione di infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici fino al 110% della spesa e l’estensione della possibilità di optare per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
  • la possibilità anche per i lavoratori che hanno un datore di lavoro di utilizzare il mod. 730/2020 nella modalità senza sostituto d’imposta;
  • un pacchetto di misure a sostegno delle PMI, tra cui un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA con ricavi inferiori a 5 milioni di euro che abbiano registrato una riduzione di fatturato nel mese di aprile 2020 (rispetto allo stesso mese del 2019);
  • la riduzione degli oneri fissi delle bollette elettriche da maggio a luglio per le utenze non domestiche (piccole attività produttive e commerciali);
  • l’esenzione dell’acconto IMU per gli immobili ad uso turistico (ad esempio stabilimenti balneari e immobili classificati D/2 impiegati per agriturismo, villaggi turistici, rifugi, colonie ecc.);
  • il potenziamento delle indennità in favore di liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata fino a 1000 euro per il mese di maggio;
  • l’innalzamento del limite delle compensazioni di crediti d’imposta;
  • il riconoscimento di nuovi crediti d’imposta, ad esempio per la sanificazione degli ambienti di lavoro o per i canoni di locazione degli immobili commerciali e d’azienda;
  • l’istituzione di un tax credit vacanze fino a 500 euro per l’utilizzo di servizi turistici sul territorio italiano, a favore dei nuclei familiari con indicatore ISEE fino a 40.000 euro;
  • specifiche disposizioni in materia di lavoro, relative alla Cassa integrazione, al Fondo di Integrazione Salariale a alla sospensine dei licenzamenti;
  • istituita un'indennità per collaboratori familiari e badanti.

 Entriamo ora nel merito di alcune dei contenuti di maggiore interesse per le nostre imprese.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE (ART. 25)

La disposizione, al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica in corso, riconosce un contributo a fondo perduto alle imprese:

  • con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta relativo al 2019;
  • che nel mese di aprile 2020 abbiano riscontrato una perdita di fatturato/corrispettivi di almeno un terzo rispetto al mese di aprile 2019 (tale ultima condizione non si applica, però, alle imprese che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019).

 La misura del contributo è parametrata alla perdita di fatturato/corrispettivi riscontrata nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, con un importo minimo riconosciuto pari a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

  1. 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  2. 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e inferiori a 1.000.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  3. 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 euro e inferiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto oggetto della presente disamina

La richiesta deve essere presentata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate da parte del soggetto interessato - anche per il tramite degli intermediari abilitati - entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica che sarà definita con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE CEDIBILE AL LOCATORE O A TERZI (ART. 28)

La norma riconosce un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione per i mesi di marzo, aprile e maggio per tutti gli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale (quindi, come richiesto da Confcommercio, non solo per gli immobili con categoria catastale C1), alla duplice condizione che l’impresa abbia:

  • ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente;
  • riscontrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

La misura del credito sarà, invece, pari al 30% dei relativi canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività imprenditoriale.

L’esercente potrà scegliere se utilizzare direttamente il credito successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni (nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione), oppure optare per la cessione del credito (anche questa opzione risponde a una precisa richiesta della Federazione) al locatore o al concedente - a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare - o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

RIDUZIONE ONERI BOLLETTE ELETTRICHE PER LE IMPRESE (ART. 30)

Con lo scopo di alleviare il peso delle quote fisse delle utenze elettriche in capo alle imprese gravemente colpite dall’emergenza sanitaria, la disposizione prevede che per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l’ARERA disponga, tra l’altro, l’abbattimento delle componenti tariffarie fisse (identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”) delle utenze dell’energia elettrica diverse dagli usi domestici connesse in bassa tensione.

CREDITI D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO E LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (ARTT. 120 E 125)

Il Decreto, al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, riconosce in favore, tra l’altro, degli esercenti attività d’impresa un duplice credito d’imposta concernente:

  1. l’adeguamento degli ambienti di lavoro: credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 (massimo 80.000 euro) per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19;
  2. la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione: credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 (massimo 60.000) per la sanificazione degli ambienti, l’acquisto di DPI (quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi ecc.), di prodotti detergenti e disinfettanti, di altri dispositivi di sicurezza (quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti), nonché dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali barriere e pannelli protettivi).

AGEVOLAZIONI DEHORS (ART. 181)

La disposizione prevede diverse agevolazioni per le concessioni del suolo pubblico in favore dei pubblici esercizi. Dal primo maggio e fino al 31 ottobre 2020. si prevede, in particolare, l’abolizione del pagamento della TOSAP e COSAP per le autorizzazioni/concessioni in essere;

FONDO D’INTEGRAZIONE SALARIALE E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (ARTT. 68 E 70)

Sono previste ulteriori nove settimane di assegno ordinario e CIG in Deroga, oltre alle nove già previste dal D.L. “Cura Italia”, per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Si evidenzia che la fruizione delle nove settimane aggiuntive è articolata in questo modo:

  • cinque settimane fruibili entro il 31 agosto 2020 per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane;
  • quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti il 1° settembre 2020.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (ART. 80)

Le disposizioni in materia di sospensione dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo sono sospese per cinque mesi a decorrere dal 23 febbraio 2020.

NUOVE INDENNITÀ PER I LAVORATORI DANNEGGIATI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (ART. 84)

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria
Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie è prevista un’indennità pari a 600 euro per il mese di aprile 2020: l’erogazione avverrà in maniera automatica da parte dell’Inps.

INDENNITA’ LAVORATORI DOMESTICI (ART 85)

Il “Decreto Rilancio”  prevede una indennità di 500 euro per i mesi di aprile e maggio destinata a Collaboratori Familiari e Badanti.
Per far sì che l’INPS eroghi tale bonus è necessario che ricorrano determinate condizioni:
sussistenza, al 23.2.2020, di uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva non inferiore a 10 ore settimanali;

  • non convivenza con il datore di lavoro;
  • non siano titolari di pensione (ad esclusione dell’A.O.I.);
  • non siano titolari di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico;
  • non abbiano percepito per il mese di marzo le indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. 18/2020, nonché con le analoghe indennità previste per le stesse categorie di lavoratori per i mesi di aprile e maggio;
  • non risultino percettori del “reddito di emergenza” (introdotto, anch’esso dal decreto “Rilancio”) ovvero percettori del reddito di cittadinanza il cui ammontare in godimento risulti pari o superiore all’ammontare delle indennità medesime.

La Confcommercio di Vicenza, tramite il Patronato 50 & Più Enasco, è a disposizione per  offrire tutta la collaborazione necessaria al fine di inviare  le domanda dei collaboratori familiari

Per maggiori informazioni, contattare gli Uffici di Confcommercio Vicenza (tel. 0444 964300).


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