La notizia non è nuova, ma a quanto pare non tutti lo sanno: dallo scorso 1° giugno 2016 la notifica degli atti di riscossione destinati ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi, avviene unicamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica INIPEC, tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.
In tal senso è dunque consigliabile tenere sempre sotto controllo ed efficiente la propria casella di posta elettronica certificata. Infatti, qualora l'invio della cartella di pagamento alla PEC del destinatario non sia andato a buon fine (per esempio a causa della PEC non attiva, scaduta o satura), l'Agente di Riscossione provvede alla notifica dell'atto mediante deposito telematico presso la Camera di Commercio competente per territorio e ne dà comunicazione al destinatario per mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: a seguito di queste due azioni la notifica della cartella di intenderà perfezionata.
Il problema, a questo punto, è che per la consultazione dell'atto sarà necessario accedere all’Area Riservata del sito attidepositati.camcom.it esclusivamente con dispositivo CNS di firma digitale del titolare/legale rappresentante, dato che tale identificazione garantisce l'accesso agli atti e ai documenti esclusivamente agli intestatari dei singoli procedimenti. Una procedura alquanto complessa e perciò è essenziale, va ribadito, che le aziende verifichino periodicamente il contenuto della propria casella PEC, prestando anche attenzione alla scadenza della stessa
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