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CONFCOMMERCIO PROFESSIONI A FIANCO DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Sulla dichiarazione obbligatoria, nei redditi, delle quote di detrazione per le spese condominiali di recupero edilizio e risparmio energetico

mercoledì 01 febbraio 2017
Fonte: Confcommercio Nazionale

Il Decreto del MEF del 1 dicembre 2016 impone agli amministratori di condominio, a partire dai dati relativi al 2016, di inviare in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio di ciascun anno una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici residenziali e con riferimento all'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sempre finalizzato all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
Come conseguenza, è arrivato il provvedimento delle Entrate 19969/2017 che illustra l'obbligo di fornire all'Agenzia i dati dei condomini, per indicare nella dichiarazione dei redditi precompilata (730 o Redditi, l'ex Unico) le quote di detrazione per le spese condominiali di recupero edilizio, risparmio energetico e arredi di parti comuni. Incaricati dell'adempimento sono «gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell'anno di riferimento», quindi anche quelli che nel frattempo si sono dimessi.
Anna Rita fioroni, responsabile di Confcommercio professioni, interviene a supporto delle Associazioni degli Amministratori di Condominio di Confcommercio professioni che chiedono una proroga del termini o rendere facoltativo l'invio . "Non possiamo che unirci alla richiesta di prorogare il termine del  28 febbraio 2017 o di rendere facoltativo per l'anno corrente l'adempimento dell'invio telematico dei dati relativi alle spese sostenute dal condominio con riferimento agli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica".

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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