Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso collettivo di Codacons confermando la piena legittimità dell’Inps di recuperare gli indebiti pensionistici. Con il provvedimento n. 26718/2017, che l’Inps ha prontamente reso noto con un comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale, il giudice del lavoro non ha riconosciuto la legittimità di agire dell’associazione, poiché “il rapporto fra i pensionati e l’Inps non può essere ricondotto a un interesse collettivo dei consumatori ed utenti”, poiché il verificarsi di eventuali indebiti percepiti non riguarda la “totalità dei pensionati”, ma casi specifici e individuali.
Il Tribunale, nell’osservare che diverse sono le cause che possono dare luogo ad indebita erogazione, fra cui l’errore dell’Istituto, ma anche il dolo dell’interessato, ha inoltre affermato che, “posto che l’azione di recupero dell’indebito è effettuata dall’Inps sulla base delle specifiche disposizioni di legge, l’accoglimento del ricorso si porrebbe in contrasto con tutte le norme che disciplinano la modalità di recupero delle somme erogate e non dovute. Infatti, ribadisce l’Inps nel suo comunicato, “i recuperi effettuati dall’Istituto nei confronti dei pensionati possono derivare da numerose tipologie di prestazioni indebitamente erogate, che nella maggior parte dei casi non traggono origine da errori dell’Istituto, e sono obbligatori in quanto previsti dalla normativa vigente”.
L’Inps ha quindi l’onere di verificare ogni anno i redditi che possono incidere sulla misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali collegate al reddito, va tuttavia segnalato che proprio sullo stesso argomento era intervenuta la Cassazione con l’ordinanza n. 18551/17, depositata il 27 luglio scorso, nella quale la Corte Costituzionale, con un’importante sentenza , ha chiarito che esiste un preciso termine entro il quale l’Inps può procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a causa dei limiti di cumulo con i redditi, superato il quale gli importi non dovuti non possono più essere richiesti indietro.
Nello specifico:
- se i redditi che hanno inciso su diritto o misura della pensione non erano, in principio, conosciuti dall’Inps, l’indebita erogazione delle somme deve essere notificata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di conoscenza dei redditi;
- se i redditi incidenti su diritto o misura della pensione sono compresi nella dichiarazione annuale (730 o Modello Unico), l’indebita erogazione delle somme deve essere notificata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della dichiarazione.
Solo nel caso in cui non siano stati comunicati i redditi, per il recupero vale la prescrizione ordinaria, pari a 10 anni.
Esempi
Se il provvedimento di recupero deriva dalla presentazione del modello Unico-Redditi, o 730/2016, elaborato sulla base dei redditi 2015, l’Inps può procedere al recupero delle prestazioni indebite a partire dall’anno 2015, anno a cui si riferisce la dichiarazione dei redditi 2016, purché la notifica da parte dell’Inps sia avvenuta entro il 31 dicembre 2017 (31 dicembre dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione).
Se invece il provvedimento di recupero deriva da un reddito dichiarato con il modello Red 2016, elaborato sulla base dei redditi 2014, l’Inps può procedere al recupero dell’integrazione al minimo a partire dall’anno 2014, anno a cui si riferisce la dichiarazione reddituale, purché la notifica da parte dell’Inps sia avvenuta entro il 31 dicembre 2017 (31 dicembre dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione).
In sintesi:
- se la dichiarazione dei redditi o, quando richiesta, la dichiarazione Red, non è stata presentata, l’Inps ha 10 anni di tempo per recuperare gli indebiti;
- se la dichiarazione è stata presentata nei termini, l’Inps ha tempo, per notificare l’indebito, sino al 31 dicembre dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione; in particolare, relativamente alle comunicazioni pervenute nel 2017;
- se si tratta di redditi per la cui comunicazione è sufficiente il modello Redditi (che sostituisce il modello Unico) 2016, o il 730/2016, riferiti ai redditi prodotti nel 2015 e trasmessi nel 2016, l’Inps può recuperare retroattivamente gli indebiti a partire dall’anno 2015, purché abbia notificato la comunicazione entro il 31 dicembre 2017;
- se si tratta di redditi per la cui comunicazione è necessario anche il modello Red 2016, riferito ai redditi prodotti nel 2014 e trasmesso nel 2016, l’Inps può recuperare retroattivamente gli indebiti a partire dall’anno 2014, purché abbia notificato la comunicazione entro il 31 dicembre 2017.
Relativamente alle comunicazioni pervenute nel 2018;
- se si tratta di redditi per la cui comunicazione è sufficiente il modello Redditi 2017, o il 730/2017, riferiti ai redditi prodotti nel 2016 e trasmessi nel 2017, l’Inps può recuperare retroattivamente gli indebiti a partire dall’anno 2016, purché notifichi la comunicazione entro il 31 dicembre 2018;
- se si tratta di redditi per la cui comunicazione è necessario anche il modello Red 2017, riferito ai redditi prodotti nel 2015 e trasmesso nel 2017, l’Inps può recuperare retroattivamente gli indebiti a partire dall’anno 2015, purché notifichi la comunicazione entro il 31 dicembre 2018.
Come verificare se la pretesa dell’Inps è legittima?
Per verificare se l’Inps può procedere al recupero degli indebiti per superamento dei limiti di redditi, bisogna quindi:
I pensionati interessati possono rivolgersi al Patronato 50&PiùEnasco (nella sede di Vicenza in via Faccio 38 o nelle sedi mandamentali Confcommercio) per una consulenza sulla propria situazione pensionistica: gli operatori forniranno gratuitamente tutta l’assistenza necessaria.
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