Il Consiglio di Stato conferma il Tar e respinge il ricorso di Federdistribuzione. La sentenza è del 14 gennaio scorso; nodo del contendere, il regolamento della Regione Veneto, datato 2013, in materia di commercio. Una serie di norme che Federdistribuzione aveva giudicato penalizzanti nei confronti delle imprese della grande distribuzione, tanto da spingerla a ricorrere al Tar prima e al Consiglio di Stato poi, ottenendo da entrambi la stessa risposta, ovvero il rigetto.
Soddisfatta Confcommercio Veneto, che – attraverso le parole del suo presidente Massimo Zanon – precisa: “Non ce l’abbiamo con la grande distribuzione, che fa il suo lavoro, ma non si può pensare che forme diverse di commercio come la Gdo e i negozi dei centri storici possano convivere nello stesso territorio, e operare nello stesso mercato, senza che siano stabilite regole di equilibrio. Quelle regole la Regione Veneto le ha stabilite nel 2013, con gli ‘indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale’, stabilendo una serie di principi sacrosanti, che Confcommercio Veneto condivide e sostiene”.
Tra questi principi, c’è il fatto che una grande struttura di vendita ha un considerevole impatto sul territorio, ne condiziona la destinazione e gli sviluppi futuri. Il che impone, come conferma il Consiglio di Stato, la necessità che i principi in materia di liberalizzazione del commercio siano contemperati dalla tutela di un interesse generale.
Di qui i ‘paletti’ fissati dalla Regione, dal diverso regime di autorizzazioni tra grande distribuzione e negozi ‘tradizionali’ all’individuazione di aree in cui l’insediamento delle attività commerciali debba essere limitato (anche) per evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale.
Paletti che i rappresentanti della grande distribuzione avevano considerato illegittimi e lesivi della libera concorrenza e che, con la sentenza di lunedì scorso, il Consiglio di Stato ha invece riconosciuto “Pacificamente legittimi (…), atteso che il principio di liberalizzazione delle attività economiche deve essere adeguatamente temperato dalle esigenze di tutela degli altri beni di valore costituzionale, quali la salvaguardia del territorio, dei beni culturali e paesaggistici”.
Non regge nemmeno il presunto contrasto ‘denunciato’ dalla federazione della grande distribuzione tra la norma regionale e quelle nazionali ed europee: sui regimi autorizzatori stabiliti dalla Regione Veneto, il Consiglio di Stato evidenzia infatti come la normativa regionale sia coerente con le indicazioni che provengono dall’ordinamento nazionale e comunitario in tema di commercio e concorrenza.
In definitiva, secondo la sentenza la normativa della Regione Veneto è da considerarsi legittima. “Chi la pensa diversamente se ne faccia una ragione”, conclude il presidente di Confcommercio Veneto.
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