È stato pubblicato il decreto ministeriale che definisce le modalità di attivazione del Registro informatico pubblico nazionale delle imprese taxi e noleggio con conducente.
Sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è stato pubblicato il decreto ministeriale prot. 203 del 2 luglio 2024, che dà attuazione al Registro Elettronico Noleggio con Conducente e Taxi (RENT).
In prima istanza le imprese taxi e noleggio con conducente sono tenute a presentare istanza di iscrizione al RENT, con le informazioni indicate nell’Allegato A del decreto, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, quindi, entro il 30 settembre 2024.
Il decreto stabilisce, inoltre, che decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento (29 dicembre 2024) il RENT sarà pienamente operativo, facendo terminare l’attuale regime di sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente, prevista dall’art. 10 bis, comma 6, del DL 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019.
Le imprese taxi e NCC saranno poi tenute ad aggiornare i dati forniti in sede di iscrizione al RENT (ad esempio in caso di immatricolazione, aggiornamento o emissione di una nuova carta di circolazione di un’autovettura in uso di taxi o di noleggio con conducente, o altre variazioni anagrafiche o dei titoli abilitativi).
Ai fini del perfezionamento delle revisioni periodiche dei veicoli (art.80 C.d.S.), verrà verificata l’iscrizione al RENT delle imprese. Si prevede, infine, che in conseguenza della procedura di iscrizione al RENT saranno rilasciati appositi tagliandi, attestanti la regolarità della stessa, da apporre sulla carta di circolazione di ogni veicolo.
Alla data di oggi non è ancora stato reso noto il sito a cui accedere per l’iscrizione, ma è già stabilito che l’accesso avverrà per mezzo di SPID o CIE (direttamente dall’impresa o tramite delega).
ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.