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BONUS ASSUNZIONI NEET: DOMANDE DAL 31 LUGLIO 2023

La domanda dovrà essere presentata sul sito dell'Inps tramite il modulo "NEET23"

mercoledì 26 luglio 2023
BONUS ASSUNZIONI NEET: DOMANDE DAL 31 LUGLIO 2023 BONUS ASSUNZIONI NEET: DOMANDE DAL 31 LUGLIO 2023

L’INPS con la Circolare n 68 del 21 luglio 2023 ha dato il via libera al bonus per le assunzioni di giovani under 30, che non studiano né lavorano, vale a dire dei cosiddetti giovani “NEET” di cui all’art. 27 del Decreto Lavoro (DL n. 48/2023, conv. legge n. 85/2023).

L'incentivo in esame spetta a coloro che assumono, a decorrere dal 1° giugno fino al 31 dicembre 2023, giovani NEET con contratto a tempo indeterminato, anche in somministrazione, e con contratto di apprendistato professionalizzante e si sostanzia nel 60% della retribuzione mensile lorda dell'imponibile previdenziale, per un massimo di 12 mesi.
Nell'ipotesi di cumulo con altri incentivi la misura si riduce al 20%.
La domanda dovrà essere presentata sul sito dell'Inps a partire dal 31 luglio 2023 tramite il modulo "NEET23".

Si ricorda che tale incentivo è riservato per le nuove assunzioni effettuate nel periodo 1° giugno 2023 – 31 dicembre 2023, di giovani qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

1) non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;

2) non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);

3) siano registrati – tramite l’apposito portale MyANPAL – al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON Log).

Riguardo a quest’ultimo requisito, l’istituto indica che, come previsto dallo stesso decreto, nei casi in cui i destinatari abbiano un Patto di servizio nell’ambito del Programma GOL, tale Patto vale come registrazione al PON Log.

Inoltre, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta ai requisiti sopra riportati, venga rispettato, in via alternativa, uno dei seguenti elementi:

  • il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;
  • il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione  professionale;
  • il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente  retribuito;
  • il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna (indicati, per l’anno 2023, con decreto interministeriale n. 327/2022).

In riferimento ai rapporti di lavoro oggetto di agevolazione, l’incentivo spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante. Sono, pertanto, esclusi i contratti di apprendistato di primo e terzo livello e le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine. Sono, inoltre, esclusi dal beneficio i contratti di lavoro intermittente e di lavoro occasionale. In caso di incentivo a scopo di somministrazione, l’esonero spetta anche per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore non viene inviato in missione.

La durata massima dell’incentivo è di 12 mesi. La medesima determinazione vale anche per le assunzioni di giovani NEET con contratto di apprendistato professionalizzante. I limiti delle risorse finanziarie sono pari a 24,4 milioni di euro per l’anno 2023 e 61,3 milioni di euro per l’anno 2024.

Sono oggetto di incentivo tutti i datori di lavoro, che assumano o meno la natura di imprenditore.

Rispetto ai criteri di cumulo con altri esoneri, l’incentivo è cumulabile con l’esonero per l’occupazione giovanile ex art. 1, comma 297, della Legge di Bilancio 2023, nonché con altri esoneri o riduzioni. In tal caso, l’incentivo è riconosciuto nella misura massima del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile, per ogni NEET assunto.

A tal riguardo, l’INPS indica che, l’espresso riferimento alla retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali quale parametro di riferimento per la quantificazione del beneficio comporta che l’incentivo in trattazione debba essere considerato di tipo economico, ossia da parametrare alla retribuzione erogata ai nuovi assunti e non alla contribuzione datoriale dovuta. Pertanto, qualora dall’utilizzo della misura scaturisca un credito per il datore di lavoro rispetto ai contributi dovuti per il rapporto incentivato, tale credito può essere utilizzato a conguaglio sull’intera posizione debitoria del datore di lavoro.

Come detto, il modulo di istanza online “NEET23”, mediante il quale sarà possibile prenotare le risorse destinate a finanziare l’incentivo in trattazione, sarà reso disponibile sul portale dell’INPS a partire dal 31 luglio 2023.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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