Se ne parla sempre più, complice anche la crisi energetica che abbiamo attraversato e che deve far riflettere sulle fonti di approvvigionamento: si tratta delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), realtà che mettono assieme cittadini, enti pubblici, organizzazioni no profit, piccole e medie imprese, accomunate dalla decisione di autoprodursi energia attraverso uno o più impianti condivisi per la produzione e l’autoconsumo di energia solare, eolica, idroelettrica, a biomasse ecc.
Cos’è una CER
Ma cos’è esattamente, una CER? Si tratta di un soggetto giuridico costituito, appunto, da diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all’interno di un medesimo perimetro geografico, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia. L’obiettivo principale è di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai suoi membri e alle comunità locali in cui opera.
Un modo, dunque, per contribuire ad una transizione ecologica sempre più impellente e dall’altra per rispondere all’esigenza di una maggiore autonomia energetica dei singoli e in definitiva, anche del nostro Paese.
Per accelerare la costituzione delle CER lo Stato prevede anche degli incentivi che consentono di ridurre i costi degli investimenti necessari per l’avvio e l’operatività.
Il nuovo Decreto
Proprio recentemente, sul tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili (che finora sono state costituite in Italia solo a titolo sperimentale vigendo un sostanziale vuoto normativo e alcune complesse difficoltà operative), si registra un notevole passo avanti che potrebbe dare la spinta al settore: è stato infatti pubblicato, il 23 gennaio 2024 sul sito del Ministero della sicurezza energetica, il decreto che mira a stimolare la nascita e lo sviluppo di queste comunità sul territorio. Il provvedimento è in vigore dal 24 gennaio, ma entro i prossimi giorni saranno approvate dal Ministero, previa verifica da parte di ARERA e su proposta del GSE, le regole operative che dovranno disciplinare le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi, per chi ne avrà diritto.
Il GSE, poi, soggetto gestore della misura, metterà in esercizio i portali attraverso i quali sarà possibile presentare le richieste, entro 45 giorni dall’approvazione delle regole. Il che significa che si potrà sostanzialmente partire.
Gli incentivi previsti
Il testo del provvedimento individua due strade per promuovere lo sviluppo nel Paese delle comunità energetiche rinnovabili: da un lato un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i 5.000 abitanti che supporterà lo sviluppo di due gigawatt complessivi, dall’altro una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale.
I due benefici sono tra loro cumulabili. Attraverso il provvedimento sarà dunque favorito lo sviluppo di cinque gigawatt complessivi di impianti di produzione di energia rinnovabile in Italia.
Per poter accedere agli incentivi previsti per le CER gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono avere potenza non superiore a 1 MW. Tali impianti sono generalmente di nuova costruzione, anche se possono far parte di una CER impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021 cui si fa normativamente riferimento) e comunque successivamente alla regolare costituzione della CER. Inoltre, ai fini dell’accesso ai benefici previsti dal Decreto di incentivazione, gli impianti non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica.
I prossimi passi
Il GSE renderà disponibili sul proprio sito istituzionale (www.gse.it) documenti e guide informative, oltre a canali di supporto dedicati, per accompagnare gli utenti nella costituzione delle comunità energetiche rinnovabili e, in raccordo con il MASE, lancerà una campagna informativa per rendere consapevoli i consumatori dei benefici legati al nuovo meccanismo.
Sarà presto online sul sito del GSE un simulatore per la valutazione energetica ed economica delle iniziative, mentre è già disponibile la mappa interattiva delle cabine primarie su territorio nazionale.
Come si costituisce una CER
Ma come si costituisce una CER? Per prima cosa è necessario individuare le aree dove realizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli utenti con cui associarsi e condividere l’energia elettrica. E poi si deve costituire legalmente la CER, sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro etc, ossia dotare la CER di una propria autonomia giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi.
Ogni CER è, pertanto, caratterizzata da un atto costitutivo e uno statuto. L’adesione alla CER di un consumatore di energia o di un produttore di energia rinnovabile può avvenire nella fase di costituzione legale della CER, ovvero in una fase successiva, secondo le modalità previste negli atti e negli statuti delle stesse CER.
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