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COVID-19 E INGRESSI DAL REGNO UNITO

Una nuova ordinanza del ministero della Salute stabilisce la disciplina degli ingressi e dei voli in Italia da Gran Bretagna e Irlanda del Nord fino al prossimo 15 gennaio

mercoledì 13 gennaio 2021
COVID-19 E INGRESSI DAL REGNO UNITO COVID-19 E INGRESSI DAL REGNO UNITO

Con un’Ordinanza del 9 gennaio scorso il ministro della Salute ha disciplinato fino al prossimo 15 gennaio gli ingressi e il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.In particolare, l’ordinanza ha disposto, con decorrenza immediata il divieto di ingresso e transito in Italia per chi abbia soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti nei territori del Regno Unito.

L’Ordinanza, confermando per il Regno Unito l’applicazione, in generale, delle norme del DPCM 3 dicembre 2020 ed in particolare di quelle previste per i Paesi dell’elenco E del suo allegato 20, ha disposto, inoltre, in deroga al divieto generale, che, gli ingressi e il traffico aereo dal Regno Unito sul territorio nazionale sono consentiti alle persone senza sintomi da Covid-19, soltanto se residenti in Italia da prima del 23 dicembre 2020, ovvero per motivi di assoluta necessità comprovati da autocertificazione, alle seguenti condizioni:

  • Obbligo di presentare al vettore o a chiunque sia deputato ai controlli certificazione di essersi sottoposti nelle 72 ore precedenti a test molecolare o antigenico, a mezzo di tampone, con esito negativo;
  • Obbligo di sottoporsi al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o lungo il confine, ove possibile, ovvero entro le successive 48 ore presso la ASL di riferimento a test molecolare o antigenico, a mezzo di tampone. In caso di ingresso tramite volo il tempone deve essere effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto;
  • Obbligo di sottoporsi, indipendentemente dall’esito del tampone, al periodo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria di 14 giorni, previsto dal DPCM 3 dicembre, previa comunicazione del proprio ingresso sul territorio nazionale al Dipartimento Prevenzione della ASL competente.

L'Ordinanza ha confermato, inoltre, che il divieto generalizzato di ingresso in Italia e le modalità di esenzione sopra esposte non trovano applicazione, per gli equipaggi e il personale viaggiante dei mezzi di trasporto (autisti), a condizione che non presentino i sintomi di infezione da Covid-19, fermi restando gli obblighi di autodichiarazione sullo spostamento (articolo 7 del DPCM 3 dicembre 2020) e di sottoporsi a test molecolare o antigenico, a mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o lungo il confine, ove possibile, ovvero entro le successive 48 ore presso la ASL di riferimento.

 

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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