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DECRETO AIUTI BIS: LE MISURE IN MATERIA DI ENERGIA

Dall'azzeramento degli oneri di sistema al credito d'imposta, fino alla sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura. L'azione e l'assistenza di Confcommercio

venerdì 12 agosto 2022
DECRETO AIUTI BIS: NUOVE MISURE IN MATERIA DI ENERGIA DECRETO AIUTI BIS: NUOVE MISURE IN MATERIA DI ENERGIA

È stato nelle scorse settimane pubblicato il nuovo Decreto Legge 115/2022 (così detto Decreto Aiuti bis) che interviene su alcuni importanti ambiti tra cui il contrasto al caro-energia e carburanti e all’emergenza idrica, il sostegno agli enti territoriali, il rafforzamento delle politiche sociali per tutelare il potere d’acquisto, il rilancio degli investimenti.

La norma costituisce un importante, anche se non risolutivo, aiuto alle imprese che stanno vivendo l’impatto dei forti incrementi dei costi energetici ed è frutto anche della costante interlocuzione con il Governo e del pressing che Confcommercio nazionale ha messo in campo fin dall’inizio di questa emergenza e che è proseguito con forza anche nelle scorse settimane, pur a fronte della crisi politica in atto.

Vediamo allora da vicino le principali misure in tema di consumi energetici introdotte dal “Decreto Aiuti bis”.

SOSPENSIONE DELLE MODIFICHE UNILATERALI DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
È  prevista la temporanea sospensione - fino al 30 aprile 2023 – dell’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente, ai venditori di energia elettrica e di gas naturale, di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo della fornitura. Inoltre, fino al 30 aprile 2023, sono inefficaci i preavvisi già comunicati dai venditori di energia elettrica e di gas naturale ai propri clienti prima della data di entrata in vigore del presente decreto per le suddette finalità, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

AZZERAMENTO ONERI GENERALI DI SISTEMA NEL SETTORE ELETTRICO PER IL QUARTO TRIMESTRE 2022
L’articolo dispone che l’ARERA, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022 (ottobre - dicembre), gli oneri generali del sistema elettrico, in continuità con quanto stabilito per il terzo trimestre 2022 (luglio - settembre) dal precedente decreto legge 17 maggio 2022, n. 50.

In particolare, tale misura riguarderà sia le utenze domestiche e non domestiche.

RIDUZIONE DELL’IVA E DEGLI ONERI GENERALI NEL SETTORE DEL GAS PER IL QUARTO TRIMESTRE 2022
Viene previsto che - in deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi (stimati o effettivi) dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5%.

Inoltre, al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l’ARERA manterrà inalterate, per il quarto trimestre dell'anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale, così come per il terzo trimestre del 2022.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SOTTO FORMA DI CREDITO D’IMPOSTA, A FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Viene riconosciuto un nuovo credito d’imposta per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (“energivore”), ma con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW. In particolare, il credito d’imposta è pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto dell’energia elettrica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, e viene concesso qualora il “prezzo di riferimento” della stessa (calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi) abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Viene riconosciuto anche un credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (“gasivore”). In particolare, il credito d’imposta è pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel terzo trimestre 2022 - per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici - e viene concesso qualora il “prezzo di riferimento del gas naturale” (calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME) abbia subito un incremento  superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Si evidenzia che tali nuovi crediti d’imposta si aggiungono a quelli già previsti, alle medesime condizioni ed in ugual misura, con riferimento alla spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica utilizzata e del gas metano consumato nel secondo trimestre del 2022.

Ai fini della fruizione dei predetti contributi straordinari, la norma prevede che, ove l'impresa destinataria del contributo, nel secondo e terzo trimestre dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell’anno 2022.

Tale procedura era altresì prevista per i crediti d’imposta relativi ai consumi del secondo trimestre. Anche in tal caso è previsto che ove l’impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore è tenuto ad inviare al cliente, su sua richiesta, il credito spettante.

Si sottolinea che le aziende associate possono rivolgersi agli uffici provinciali e mandamentali di Confcommercio per verificare la loro situazione e, se del caso, chiedere l’assistenza dell’Associazione e della società di servizi per il calcolo dei crediti spettanti.

PROROGA RIDUZIONE ACCISE CARBURANTI ED IVA METANO AUTOTRAZIONE
In considerazione del perdurare delle tensioni sui mercati energetici, vengono ulteriormente prorogate fino al prossimo 20 settembre, le riduzioni temporanee delle accise sui carburanti, attualmente in vigore, nonché l’applicazione dell’aliquota I.V.A., ridotta al 5% sul gas naturale-Metano impiegato per autotrazione.

In tema di costi legati alla fornitura di energia elettrica, si ritiene opportuno ricordare che è attualmente attivo il Fondo Regionale di Rotazione Anticrisi Attività produttive che prevede, tra le spese ammissibili, anche quelle relativo all’acquisto ed installazione di impianti fotovoltaici.

Maggiori info a https://www.ascom.vi.it/bandi.php?b=37

INTANTO IL PREZZO CONTINUA A SALIRE
Da ultimo, si sottolinea che purtroppo le quotazioni dell’energia  che si sono formate nel mese di luglio e fin qui nel mese di agosto continuano la loro crescita. Sul tema sono interventi recentemente sia il presidente nazionale Confcommercio Carlo Sangalli (puoi leggere qui) sia il presidente di Confcommercio Vicenza Sergio Rebecca (puoi leggere qui).

DALL'1 GENNAIO 2023 STOP AL MERCATO DI MAGGIOR TUTELA PER LE MICROIMPRESE

Da ricordare, infine, che dal 1. gennaio 2023 termina il Servizio di Maggior Tutela (SMT) per le microimprese. Chi non avrà scelto un fornitore sul libero mercato entro tale data passerà automaticamente al Servizio a Tutele Graduali, che viene erogato da venditori selezionati attraverso specifiche procedure concorsuali e alle condizioni contrattuali definitite dall'arera, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Per qualsiasi ulteriore informazione è disposizione lo Sportello Energia di Confcommercio Vicenza (tel. 0444 964300),

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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