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FISCO: SANATORIA ERRORI FORMALI

Opportunità da non sottovalutare. In Associazione tutta l’assistenza per regolarizzare la propria posizione

giovedì 16 marzo 2023
FISCO: SANATORIA ERRORI FORMALI FISCO: SANATORIA ERRORI FORMALI

Nell’ambito della cosiddetta “Tregua Fiscale”, introdotta dalla Finanziaria 2023, è prevista la regolarizzazione di irregolarità, infrazioni ed inosservanze di obblighi o di adempimenti di natura formale, commessi fino al 31 ottobre 2022.

Tali errori non devono risultare rilevanti sulla determinazione della base imponibile IRPEF / IRES / IRAP / IVA e sul versamento dei tributi.

La regolarizzazione è consentita a tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, compresi i sostituti d’imposta.

E’ importante sottolineare che la “sanatoria” interessa anche la violazione degli obblighi relativi alla “documentazione e registrazione” di operazioni rilevanti ai fini IVA e, di conseguenza, è applicabile anche in caso di tardiva emissione (trasmissione a SdI) delle fatture/corrispettivi oltre che nei casi di errata indicazione di altri dati non incidenti sul tributo (es: codici identificativi della “Natura” dell’operazione).

La regolarizzazione richiede il versamento di € 200 per ciascun periodo d’imposta cui le violazioni si riferiscono, da effettuare: in unica soluzione entro il 31 marzo 2023 ovvero in 2 rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31marzo 2024.

Per le aziende associate Confcommercio Vicenza  che volessero aderire alla sanatoria, ricordiamo che ESAC spa si incaricherà della procedura. In ogni caso gli Uffici Fiscali Confcommercio Vicenza sono a disposizione per ulteriori chiarimenti (tel: 0444964300 - ascomfiscale@ascom.vi.it)

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo l’Agenzia ha individuato le violazioni che possono essere oggetto della sanatatoria per gli errori formali. Di seguito, le principali violazioni che possono essere oggetto di regolarizzazione:

  • presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati (ossia, c.d. “dichiarazioni irregolari”), ovvero errata indicazione / incompletezza dei dati relativi al contribuente (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97);
  • omessa / irregolare presentazione delle comunicazioni dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE), di cui all’art. 21-bis, DL n. 78/2010 (art. 11, comma 2-ter, D.Lgs. n. 471/97). Tale violazione: può essere definita se l’IVA risulta assolta; non può essere definita se la violazione ha avuto effetti su determinazione / versamento dell’IVA;
  • omessa / irregolare / incompleta presentazione dei mod. Intra di cui all’art. 50, commi 4 e 6, DL n. 331/93 (art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 471/97);
  • omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia / da altri soggetti autorizzati, o restituzione dei questionari con risposte incomplete / non veritiere (art. 11, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 471/97);
  • omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio / variazione dell’attività di cui all’art. 35, DPR n. 633/72, ovvero delle dichiarazioni di cui agli artt. 35-ter e 74-quinquies, DPR n. 633/72 (art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 471/97);
  • erronea compilazione della dichiarazione d’intento di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72 che ha determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa anziché la relativa integrazione (art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97);
  • omessa/tardiva comunicazione dei dati al STS (art. 3, comma 5-bis, D.Lgs. n. 175/2014);
  • omessa comunicazione della proroga / risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (art. 3, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 23/2011);
  • violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’imposta (art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/97);
  • violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette IVA, se la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/97);
  • detrazione dell’IVA erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e assolta dal cedente / prestatore, in assenza di frode (art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/97);
  • irregolare / omessa applicazione dell’inversione contabile (reverse charge), in assenza di frode (art. 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, D.Lgs. n. 471/97). Tale violazione: può essere definita se l’IVA risulta, ancorché irregolarmente, assolta;
  • omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che sia stato tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile / fiscale scelto in conformità a quanto disposto dal DPR n. 442/97 (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97;
  • omessa / irregolare presentazione dello spesometro / esterometro, ossia dei dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate / ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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