E’ stata firmata lo scorso 16 agosto ed entra in vigore il 17 agosto, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’ordinanza del Ministro della Salute che dispone le seguenti ulteriori prescrizioni:
Rispetto a tali prescrizioni, le Regioni possono introdurre ulteriori misure solo in termini più restrittivi.
La violazione delle misure sopra indicate è punita - ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35 - con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 400 a 1.000 euro) e, nel caso di violazione commessa nell'esercizio di un’attività di impresa, con la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’attività (da 5 a 30 giorni). In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
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