E se il cliente proviene da Paesi al di fuori dell’Unione europea, come mi devo comportare nelle verifiche all’accesso della mia attività con green pass? È il dilemma di tanti operatori alle prese con le verifiche della certificazione verde, laddove questa sia richiesta per fare acquisti o accedere ai servizi. Un dubbio legittimo perché le norme sull’argomento spesso si sovrappongono o hanno subito variazioni nel corso del tempo. In questo senso si raccomanda di rimane aggiornati su questo sito o con le eventuali comunicazioni che daremo in futuro.
Prima di tutto va evidenziato che, per quel che concerne i cittadini dell'UE, l’art. 9, comma 8, primo periodo, del D.L. n. 52/2021, così detto “Riaperture”, riconosce espressamente le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione Europea come “equivalenti a quelle rilasciate dallo Stato Italiano” e come valide ai fini contenuti nello stesso Decreto, tra cui ad esempio anche quello relativo all’accesso ai luoghi di lavoro, ai servizi di ristorazione, alberghieri, commerciali (per le attività non espressamente esentate).
Con riferimento ai soggetti stranieri extra UE, è prevista la medesima equiparazione cui abbiamo accennato nel paragrafo precedente solo con riferimento alle certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione, in conformità ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
LE CERTIFICAZIONI EQUIPOLLENTI
In estrema sintesi, allo stato attuale (Ministero Salute 23 settembre 2021, 22 ottobre 2021, 14 dicembre 2021, 27 gennaio 2022)
Con riferimento agli altri Stati extra UE, è bene segnalare che con Circolare n. 42957/2021 (scaricabile in fondo alla pagina) dello scorso 23 settembre, il Ministero della Salute ha espressamente indicato i vaccini somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere da riconoscere come equipollenti; in particolare, è stato previsto il riconoscimento:
I DATI CHE DEVONO CONTENERE LE CERTIFICAZIONI EXTRA UE
Per essere considerate come equipollenti a quelle rilasciate dallo Stato Italiano, le certificazioni emesse dai Paesi extra europei dovranno:
La stessa circolare indica poi che la durata di tali certificati vaccinali è la medesima di quella prevista per la certificazione verde Covid-19 emessa dallo Stato italiano.
VALIDITÀ DEI CERTIFICATI ESTERI E VACCINAZIONI NON RICONOSCIUTE
Il recente Decreto Legge approvato lo scorso 2 febbraio 2022 introduce anche alcune novità per quanto riguarda la circolazione degli stranieri in Italia.
L'articolo 3 stabilisce che a coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il certificato verde rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore).
Non è necessario il test antigenico nel caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario (oltre che nei casi di somministrazione della terza dose).
Anche a coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta vaccinazione con un vaccino non autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il certificato verde rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.
In caso di mancata verifica dei requisiti previsti da parte dei titolari dei servizi e delle attività per le quali è richiesto il certificato verde rafforzato, è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività̀ da uno a dieci giorni.
Si ricorda che non tutti i certificati emessi da stati esteri possono essere verificati tramite lettura del QR code dall’App VerificaC19. Nel caso in cui non fosse possibile la lettura del QR code, dovrà essere richiesta l’esibizione del certificato cartaceo o digitale emesso dalle autorità sanitarie nazionali estere competenti. Sono accettati certificati in italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco. I certificati redatti in altre lingue dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata..
ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.