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PATENTE A PUNTI PER I CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 2024

La domanda va presentata nel portale servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

mercoledì 25 settembre 2024
PATENTE A PUNTI PER I CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 2024 PATENTE A PUNTI PER I CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 2024

AGGIORNAMENTO DELL'1.10.2024

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024 il Decreto Ministeriale 18 settembre 2024, n. 132, che contiene il regolamento con le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente destinata alle imprese e ai lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili (art. 27, comma 1 del D.Lgs. 81/08).

La norma mira a garantire un maggiore controllo sulle condizioni di sicurezza principalmente nei luoghi di lavoro del settore edilizio e salvo proroghe dell'ultim’ora il nuovo regime entrerà ufficialmente in vigore il 1° ottobre 2024.

La relativa circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro è reperibile a questo link.

In fase di prima applicazione, e non oltre il 31 ottobre 2024, per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, occorre presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it secondo il modello reperibile al seguente link.

Definizioni e criteri

L’art. 89 del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 stabilisce che per cantiere temporaneo o mobile si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X come sotto riportato.

ALLEGATO X del D.Lgs. 81/08 - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89, comma 1

lettera a)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Pertanto se l’attività dell’impresa rientra tra quelle sopraelencate sarà necessario presentare la domanda di rilascio della patente attraverso il portale servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. (Sono escluse dal provvedimento le aziende che offrono esclusivamente forniture o prestazioni di natura intellettuale).

Come funziona la patente
Il regolamento prevede un sistema di assegnazione dei crediti basati sul rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro. La decurtazione del punteggio è correlata alla gravità dell’evento o della mancata adozione delle misure di sicurezza.

Al momento del rilascio viene attribuito un punteggio iniziale di 30 crediti incrementabili sino a 100 secondo criteri stabiliti dal Decreto, come storicità dell’azienda, adozione del DVR, formazione aggiuntiva, assenza di violazioni, sistemi di gestione salute e sicurezza, ecc.

Modalità presentazione della domanda
La domanda per ottenere la patente in formato digitale dovrà essere presentata tramite il portale servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro all’indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/ accedendo con SPID personale o CIE.

Nella fase di richiesta è necessario dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

  • Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
  • Adempimento degli obblighi formativi per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro (secondo il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
  • Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.
  • Documento di Valutazione dei Rischi, dove richiesto dalla normativa.
  • Documento Unico di Regolarità Fiscale, (DURF)* (art. 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).
  • Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.

*Il DURF è necessario per la richiesta della patente a punti solo in caso di appalti di importo superiore a 200.000 € al fine di dimostrare la regolarità fiscale dell'impresa e poter operare in appalti e subappalti, esonerando il committente da obblighi di controllo.  Per ottenerlo, l’impresa deve essere attiva da almeno 3 anni e in regola con obblighi fiscali. Ha una validità di 4 mesi ed è rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

Il DURF non è richiesto per appalti di importo inferiore a 200.000 € o per le imprese non coinvolte in appalti o subappalti.

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024.

Le istruzioni tecniche di INL per effettuare la richiesta sono state pubblicate in data 01 ottobre 2024 e sono disponibili qui.

La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo, anche tramite delega scritta.

A seguito della presentazione della domanda, sarà rilasciata la patente in formato digitale che conterrà le informazioni essenziali come i dati identificativi del titolare, il punteggio assegnato e l'eventuale presenza di provvedimenti di sospensione o decurtazione di crediti.

Fino al rilascio della patente le attività nei cantieri possono proseguire salvo diversa comunicazione da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Non appena saranno disponibili aggiornamenti o ulteriori dettagli sarà nostra cura darne immediata evidenza tramite i consueti canali.

Per maggiori informazioni potete contattare l’Ufficio Sicurezza di Confcommercio Vicenza (tel. 0444 964300).

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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