Arriva la convenzione Confcommercio per consentire alle imprese di sottoscrivere la polizza obbligatoria contro i rischi catastrofali (ne abbiamo parlato QUI) a condizioni di favore. La scadenza per ottemperare all'obbligo è attualmente il 31 marzo, ma notizie di stampa riportano la possibilità che il Governo, attraverso uno specifico emendamento, la faccia slittare al 31 ottobre 2025 (pubblicheremo suil nostro sito eventuali novità in materia).
La Confederazione, che ha già in essere da anni con Generali Assicurazioni una convenzione, ha negoziato con la stessa compagnia proprio la copertura contro questo tipo di eventi. La convenzione sarà attiva anche per le agenzie a marchio Cattolica Assicurazioni.
Va detto che la polizza per eventi catastrofali può essere stand-alone (ovvero riguardare esclusivamente gli eventi catastrofali di legge) o inserita in un pacchetto di coperture più ampio, come, ad esempio, il prodotto “Attiva Commercio” di Generali, già in convenzione per le nostre imprese.
L’accordo prevede una serie di scontistiche che solo la convenzione Confcommercio può garantire, considerato che questo tipo di prodotti assicurativi viene venduto, a tutti gli altri utenti, “a listino”, ovvero a prezzo bloccato. Per dare un esempio della convenienza, basterà evidenziare che lo sconto riservato agli associati Confcommercio sulle garanzie catastrofali è del 20% nel caso di soluzione stand-alone (ad eccezione della “Garanzia Alluvione” nel caso di seminterrati, in tal caso lo sconto è del 15%).
Per un preventivo dettagliato dei costi - anche per chi ha già altre polizze attive o vuole ampliare la copertura ad altri rischi - l’invito è di rivolgersi alle agenzie Generali o Cattolica del territorio, che hanno la possibilità di verificare puntualmente il livello di rischio dell’impresa a seconda della zona inserita, parametro fondamentale nella determinazione del costo (ci possono essere differenze sostanziali anche in aree molto circoscritte).
Chi deve stipulare la polizza? Negli articoli finora pubblicati ne parliamo diffusamente, ma una specifica va fatta per quelle imprese che si trovano in locali in affitto: in questo caso richiamiamo le FAQ rilasciate dall’ANIA, laddove si scrive che se il bene non risulta già assicurato dal proprietario deve stipulare la copertura assicurativa obbligatoria l’affittuario/utilizzatore che deve sottoscrivere la polizza in nome e per conto del proprietario. Ciò potrebbe chiaramente influenzare i rinnovi dei contratti di locazione, laddove si volesse eventualmente richiedere una compensazione dell’onere assunto, considerato che la copertura è estesa ai danni subiti dagli edifici (dunque a protezione del proprietario).
Come avvalersi di questa opportunità
Per motivi tecnici in capo alle società di assicurazioni, la convenzione sarà attiva a partire dal prossimo 14 aprile. Nel caso si abbia la necessità di stipulare la polizza entro il 31 marzo (l’effettiva scadenza di legge salvo proroghe, che è particolarmente importante per chi è assegnatario di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche), il consiglio è quello di avvalersi della rateizzazione del premio e poi chiedere l’applicazione della convenzione Confcommercio a partire dal primo rateo utile successivo al 14 aprile.
Per ottenere l’agevolazione basterà rivolgersi ad una delle agenzie Generali o Cattolica Assicurazioni presenti sul territorio, esibendo la tessera Confcommercio 2025.
In caso non si abbia la tessera, le imprese possono rivolgersi all’Ufficio Marketing Associativo di Confcommercio Vicenza (tel. 0444 964300) per richiederne un duplicato, o per associarsi, per chi non lo è ancora.
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