Si avvicina la notte di San Silvestro, momento clou per gli appassionati di petardi e fuochi d’artificio, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, accendendo le micce dei più svariati articoli pirotecnici.
Oltre a ricordare di prestare attenzione alle tante ordinanze comunali emanate, in questo periodo, al fine di evitare i rischi per la salute e la sicurezza pubblica legati all’uso di fuochi d’artificio, petardi e altri botti durante il Capodanno, Confcommercio Vicenza richiama qui le regole sulla produzione, commercio e detenzione di articoli pirotecnici, alla luce della circolare specifica emanata in questo periodo dal Viminale.
Lo scorso 11 dicembre il Ministero dell’Interno ha, infatti, emanato una circolare al fine di chiarire come dovrà svolgersi l’attività di controllo, prevenzione e repressione degli illeciti in materia di articoli pirotecnici.
Sul mercato, ad oggi, esistono diverse tipologie di materiali pirotecnici:
La disciplina relativa agli articoli pirotecnici stabilisce che si intendono lecitamente immessi sul mercato gli articoli pirotecnici con marcatura CE, di cui è stata inviata regolare e preventiva comunicazione alla Prefettura competente per territorio da parte dell’operatore economico insediato sul territorio nazionale.
Per gli esercizi di vendita al dettaglio non muniti di licenza di pubblica sicurezza (tabaccai, cartolerie, supermercati ecc.) il Ministero dell’Interno, con decreto del 4 giugno 2014, ha individuato i quantitativi massimi, le modalità di vendita e la tipologia di prodotti vendibili.
Tali esercizi possono detenere e vendere 50 kg netti complessivi di artifici da divertimento, nelle loro confezioni minime di vendita, dei seguenti articoli pirotecnici marcati CE:
La medesima tipologia di articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE può essere venduta dai venditori ambulanti, a condizione che le quantità da esporre al pubblico siano di 50 kg.
È vietata la vendita di prodotti F1 ai minori di anni 14 (tale limitazione alla vendita deve essere riportata anche nell’etichetta del prodotto).
La vendita di articoli F2, T1 e P1 è consentita soltanto ai maggiori di anni 18 che esibiscano un documento di identità in corso di validità (tale limitazione alla vendita deve essere riportata anche nell’etichetta del prodotto).
Per maggiori informazioni è possibile consultare gli allegati A, B e C della Circolare del Ministero dell’Interno 10 maggio 2019 (clicca su questo link).
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