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SI AVVICINA IL CAPODANNO: LE REGOLE PER LA VENDITA DEI “BOTTI”

Le indicazioni per i rivenditori, anche alla luce delle attività di controllo sugli articoli pirotecnici disposte dal Ministero dell’Interno

giovedì 21 dicembre 2023
SI AVVICINA IL CAPODANNO: LE REGOLE PER LA VENDITA DEI “BOTTI” SI AVVICINA IL CAPODANNO: LE REGOLE PER LA VENDITA DEI “BOTTI”

Si avvicina la notte di San Silvestro, momento clou per gli appassionati di petardi e fuochi d’artificio, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, accendendo le micce dei più svariati articoli pirotecnici.  

Oltre a ricordare di prestare attenzione alle tante ordinanze comunali emanate, in questo periodo, al fine di evitare i rischi per la salute e la sicurezza pubblica legati all’uso di fuochi d’artificio, petardi e altri botti durante il Capodanno, Confcommercio Vicenza richiama qui le regole sulla produzione, commercio e detenzione  di articoli pirotecnici, alla luce della circolare specifica emanata  in questo periodo dal Viminale.       

Lo scorso 11 dicembre il Ministero dell’Interno ha, infatti, emanato una circolare al fine di chiarire come dovrà svolgersi l’attività di controllo, prevenzione e repressione degli illeciti in materia di articoli pirotecnici.

Sul mercato, ad oggi, esistono diverse tipologie di materiali pirotecnici:

  • articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE (F1 – CAT. I; F2 – CAT.II; F3 – CAT III; F4 – CAT. IV; T1;T2; P1;P2).
  • prodotti di IV e V categoria riconosciuti e classificati dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’art.53 del Testo unico delle leggi di pubblicasicurezza (T.U.L.P.S.).

La disciplina relativa agli articoli pirotecnici stabilisce che si intendono lecitamente immessi sul mercato gli articoli pirotecnici con marcatura CE, di cui è stata inviata regolare e preventiva comunicazione alla Prefettura competente per territorio da parte dell’operatore economico insediato sul territorio nazionale.

Per gli esercizi di vendita al dettaglio non muniti di licenza di pubblica sicurezza (tabaccai, cartolerie, supermercati ecc.) il Ministero dell’Interno, con decreto del 4 giugno 2014, ha individuato i quantitativi massimi, le modalità di vendita e la tipologia di prodotti vendibili.

Tali esercizi possono detenere e vendere 50 kg netti complessivi di artifici da divertimento, nelle loro confezioni minime di vendita, dei seguenti articoli pirotecnici marcati CE:

  • articoli pirotecnici della categoria F1
  • articoli pirotecnici della categoria P1 della sola tipologia di prodotti da gioco;
  • articoli pirotecnici della categoria F2, ad eccezione di alcuni prodotti quali artifici ad effetto scoppio con massa attiva (NEC) superiore amg 150 (petardi; petardi flash; doppio petardo; petardo saltellante; batterie e combinazioni annesse) e artifici quali sbruffo; mini razzetto; razzo; candela romana; tubi di lancio (tubi monogetto); batterie e combinazioni annesse;
  • articoli pirotecnici appartenenti alla categoria T1, della tipologia e nei limiti di massa attiva (NEC) di seguito indicati, a condizione che gli stessi non siano dotati di un sistema di accensione elettrica: fiamma bengala: con NEC non superiore a g 250; bengala a torcia: con NEC non superiore a g 250; bengala a bastoncino; carretilla: con carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante < mg 150; combinazione: batterie o assortimenti contenenti solo fontane con NEC non superiore a g 600; sostanza pirotecnica desensibilizzata: se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante ≤ mg 150; se presente carica solo effetto visivo NEC fino a g 250; 4.7) fontane: con NEC non superiore a g 250; dispositivi lancia coriandoli; dispositivo fumogeno: con NEC non superiore a g 250.

La medesima tipologia di articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE può essere venduta dai venditori ambulanti, a condizione che le quantità da esporre al pubblico siano di 50 kg.

È vietata la vendita di prodotti F1 ai minori di anni 14 (tale limitazione alla vendita deve essere riportata anche nell’etichetta del prodotto).

La vendita di articoli F2, T1 e P1  è consentita soltanto ai maggiori di anni 18 che esibiscano un documento di identità in corso di validità (tale limitazione alla vendita deve essere riportata anche nell’etichetta del prodotto).

Per maggiori informazioni è possibile consultare gli allegati A, B e C della Circolare del Ministero dell’Interno 10 maggio 2019 (clicca su questo link).

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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