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ALBERGHI: UN CREDITO D’IMPOSTA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE

Credito di imposta del 65% per spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021: presentazione delle domande dalle ore 12:00 del 9 giugno 2022

mercoledì 01 giugno 2022
ALBERGHI: UN CREDITO D’IMPOSTA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE ALBERGHI: UN CREDITO D’IMPOSTA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE

Sul sito internet del Ministero del Turismo sono stati pubblicati i testi del decreto e dell’avviso recanti le disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta (65%) di cui all’articolo 10 del D.L 83/ 2014.

Nel rinviare alla lettura integrale del decreto e dell’avviso (allegati), di seguito si riassumono le principali disposizioni di più immediato interesse per le imprese.

 

TIPOLOGIE DI SOGGETTI AMMESSI AL CREDITO D’IMPOSTA
I soggetti beneficiari del credito d’imposta sono le strutture ricettive alberghiere - alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, ed altre tipologie ricadenti nella categoria come individuate da specifiche norme regionali, strutture che svolgono attività agrituristica, stabilimenti termali e strutture ricettive all’aria aperta, fra le quali vengono citati i villaggi turistici, i campeggi inclusi quelli che operano nell’ambito di attività agrituristiche, i parchi vacanza, i marina resort e le altre tipologie ricadenti nella categoria come individuate da specifiche norme regionali.

 

AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE
L’incentivo del credito d’imposta è riconosciuto alle imprese, esistenti alla data del 1° gennaio 2012, nella misura del 65% sulle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021, per gli interventi eseguiti nelle strutture appartenenti alle tipologie di seguito indicate.

 

SPESE ELEGGIBILI AL CREDITO D’IMPOSTA
Vengono elencate nello specifico le spese eleggibili al credito d’imposta:

  • interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia, come definiti al comma 1 lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche realizzati sulle parti comuni e sulle unità immobiliari
  • interventi di incremento dell’efficienza energetica, con richiamo al disposto del comma 1 lettere da a) ad e) dell’articolo 5 del decreto interministeriale 6 agosto 2020 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il MEF, il MATTM e il MIT, che ad ogni buon conto si allega. Sono inoltre incluse le spese per l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
  • interventi di adozione misure antisismiche, con riferimento, per quanto concerne la valutazione della classe di rischio, a quanto disposto al comma 1-quater dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63 nonché con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 come successivamente modificato
  • acquisto di mobili e componenti d’arredo, a condizione che abbia finalità di incremento dell’efficienza energetica
  • realizzazione di piscine termali
  • acquisizione di apparecchiature per lo svolgimento attività termali
  • prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi sin qui menzionati.

Il credito d’imposta è riconosciuto anche in presenza di un aumento della cubatura complessiva derivante da interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di eliminazione delle barriere architettoniche, come sopra indicati, purché nei limiti e secondo le modalità previste all’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 208, n.112.

Le singole voci di spesa di cui sopra sono eleggibili, ciascuna, nella misura del 100%. L'importo totale delle spese eleggibili è, in ogni caso, limitato alla somma di 307.692,30 euro per ciascuna impresa alberghiera, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d'imposta massimo complessivo pari a 200 mila €.

L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale, o da un commercialista, perito commerciale o consulente del lavoro, iscritti nei rispettivi albi, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

 

PROCEDURA DI ACCESSO, RICONOSCIMENTO E UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Le domande possono essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del giorno 9 giugno 2022 alle ore 17:00 del giorno 13 giugno 2022, accedendo alla piattaforma dedicata  secondo le seguenti modalità:

1. accesso tramite SPID, CIE o CNS all’apposita procedura on line;

2. inserimento di tutte le informazioni richieste per la compilazione della domanda;

3. generazione del modulo di domanda “pdf” immodificabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente e successiva apposizione della firma digitale;

4. caricamento del modulo di domanda di agevolazione di cui all’allegato n. 1 e dei relativi allegati debitamente compilato e sottoscritto;

5. invio della domanda;

6. rilascio da parte della piattaforma on line dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l’orario di acquisizione e suo codice identificativo.

 

Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere riportato:

  • il costo complessivo degli interventi e l’ammontare delle spese eleggibili;
  • l’attestazione di effettività delle spese sostenute;
  • il credito d’imposta spettante;
  • gli estremi dei titoli abilitativi acquisiti, in ragione delle singole tipologie degli interventi svolti.

 

Alla domanda andrà allegata la seguente documentazione:

a. copia delle fatture elettroniche relative alle spese eleggibili;

b. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento delle fatture tramite bonifico bancario o postale, SEPA/Ri.Ba./SDD, bancomat, carta di credito aziendale, accompagnata dall’evidenza della quietanza su conto corrente che attesti il trasferimento del denaro tra beneficiario e fornitori;

c. copia dell’estratto conto da cui risulti l’addebito e che mostri chiaramente l’importo, la data di pagamento, nonché la causale dello stesso;

d. verbale di consegna o di installazione dei beni, eventualmente acquistati, presso la sede in cui vengono realizzati gli interventi;

e. relazione finale, redatta in forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà del legale rappresentante del soggetto beneficiario contenente la descrizione dettagliata delle spese complessivamente sostenute;

f. attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale, da cui risulti l’effettività del sostenimento delle spese;

g. per le spese sostenute in relazione agli interventi inerenti all’adozione di misure antisismiche: l’attestazione di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;

h. copia delle relazioni, delle asseverazioni e degli attestati tecnici, ove richiesti, di cui all’articolo 5, comma 1, lett. h) del decreto interministeriale del 17 marzo 2022;

i. quadro riassuntivo delle spese sostenute  (allegato n. 2);

j. nel caso in cui l’importo del credito d’imposta richiesto sia superiore a euro 150.000: moduli per la richiesta antimafia (allegato n. 3).

 

Le risorse stanziate disponibili per la misura - pari a 380 milioni  verranno assegnate, entro tali limiti di spesa, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande (click day).

L’agevolazione è concessa a ciascuna impresa nel rispetto e nei limiti delle condizioni fissati dal Regolamento UE 1407/2013 - “de minimis” - e dalla Comunicazione Commissione europea 19 marzo 2020 c(2020) 1863 sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (cd. Temporary framework), e comunque fino all’importo massimo di 200.000 euro. Il credito d’imposta in esame è alternativo e non cumulabile con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche concessi per gli stessi interventi.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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