Il Ministero del Turismo ha stanziato ulteriori 230 milioni di euro per gli impianti di risalita. Le risorse sono destinate a sostenere interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale al fine di promuovere l’attrattività turistica e incentivare i flussi turistici e la destagionalizzazione nei luoghi montani e nei comprensori sciistici.
La domanda potrà essere trasmessa, a partire dalle ore 12.00 del 24 giugno 2024 alle ore 12.00 del 27 settembre 2024, sull’apposita piattaforma informatica che sarà accessibile tramite SPID/CIE.
Ciascun programma di investimento deve avere un importo minimo di 300 mila euro e il contributo massimo concedibile al singolo beneficiario è pari a 10 milioni di euro su più anni.
Di seguito un breve riassunto della misura, ricordando che lo Sportello bandi e agevolazioni pubbliche di Confcommercio Vicenza è a disposizione per maggiori informazioni e per assistere le imprese interessate nella presentazione della domanda.
Beneficiari
Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le imprese (e loro aggregazioni dotate di personalità giuridica già costituite nella forma di consorzi, reti d’impresa costituite in forma di “rete soggetto” e società consortili) impegnate, anche in via non prevalente (attività secondaria), nello svolgimento di attività riferita ai seguenti codici ATECO e imprese di innevamento artificiale; con riguardo ai codici ATECO 93.11.30 e 93.11.90, purché riferiti a imprese esercenti attività e gestione impianti di risalita:
Codice Ateco
Con riferimento alle imprese esercenti attività ricadenti nei Codici Ateco 93.11.30 e 93.11.90, tale attività di gestione di impianti di risalita a fune e/o impianti di innevamento artificiale deve chiaramente desumersi dal bilancio di esercizio sia con riferimento alle immobilizzazioni ed altri costi capitalizzati esposti nello stato patrimoniale, sia con riferimento alle voci di costi e ricavi desumibili dal conto economico.
Con riferimento alle imprese esercenti attività ricadenti nel Codice Ateco 49.39.01, l’attività di gestione di impianti di innevamento artificiale deve desumersi dal bilancio di esercizio sia con riferimento alle immobilizzazioni e altri costi capitalizzati esposti nello stato patrimoniale, sia con riferimento alle voci di costi e ricavi desumibili dal conto economico.
Requisiti di ammissibilità
I richiedenti il contributo devono essere in possesso di alcuni requisiti, tra cui essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale e assicurativa; non avere procedure concorsuali pendenti; non trovarsi già in difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019, salvo che si tratti di microimpresa o piccola impresa; essere in regola con gli obblighi in materia fiscale; risultare attivi alla data del 31 dicembre 2022 (tale requisito deve permanere, a pena di revoca del contributo, per tutta la durata dell’investimento); possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto candidato alle agevolazioni, comprovata da un indice di bilancio pari ad almeno lo 0,05 calcolato come media aritmetica del rapporto tra i valori di bilancio degli ultimi due esercizi relativi alla voce Patrimonio Netto (PN) ed il costo complessivo del progetto (CP) al netto dell’aiuto richiesto (C)
Dotazione finanziaria
E messa a disposizione una dotazione finanziaria pari a € 229.512.474,24 afferenti al quinquennio 2024-2028. Una quota del 60% della dotazione finanziaria è destinata ai progetti localizzati nell'area montana delle alpi e il 40% nell'area montana degli appennini. Una riserva della dotazione finanziaria di cui al precedente comma 1, pari ad euro 1.500.000, è destinata al finanziamento per lo sviluppo di progetti di snow-farming
Interventi e spese ammissibili
Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza e promuovere il turismo durante tutto l'anno, sono considerati ammissibili le spese effettuate per la progettazione e la realizzazione di uno o più dei seguenti interventi:
a) realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione di sistemi che consentano l’innevamento e l’efficientamento delle piste:
i. quali vasche o bacini di approvvigionamento idrico necessari al funzionamento degli impianti di
ii. innevamento;
iii. attraverso impianti di innevamento con sistemi innovativi ad elevata efficienza;
iv. tappeti artificiali con manto sintetico, mezzi battipista e macchine operatrici legate alla montagna.
b) realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento, manutenzione e riconversione degli impianti di risalita a fune, con l’avvertenza che l’ammodernamento potrà comprendere anche la sostituzione dell’intero impianto o di tutte le sue componenti ove esso risulti obsoleto, inidoneo all’uso, ovvero versi in condizioni fatiscenti, e può includere i costi relativi a indagini tecniche finalizzate ad attestare l’idoneità ad essere riutilizzate delle strutture esistenti;
c) dismissione degli impianti non più utilizzati o obsoleti;
d) realizzazione di progettualità innovative in ambito snow-farming;
e) ottenimento delle eventuali autorizzazioni paesaggistiche funzionali alla realizzazione degli interventi finanziabili.
Le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma devono riguardare la seguente tipologia di costi:
a) investimenti materiali e/o immateriali;
b) costi di investimento supplementari necessari per andare oltre le norme dell'Unione o per innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di tali norme;
c) costi per investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica.
Gli interventi devono essere:
a) economicamente sostenibili nel tempo, supportati da progettazione dettagliata e realizzati nella sede dell’infrastruttura/impianto indicata nella proposta progettuale e destinataria del contributo;
b) conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e ai piani paesaggistico-ambientali vigenti nell’ambito territoriale in cui è localizzata l’infrastruttura/impianto oggetto dell’aiuto;
c) rispettare le condizioni espressamente previste dal Regolamento UE n. 651/2014 per i regimi di aiuti individuati al successivo articolo 7;
d) essere conformi alla normativa tecnica di sicurezza vigente.
Determinazione del contributo e massimali di spesa
Il contributo massimo concedibile sul singolo beneficiario è pari ad euro 10.000.000 su più anni, comprensivo di IVA, qualora non recuperabile dal beneficiario.
Ciascun programma di investimento deve avere un importo non inferiore a euro 300.000.
Valutazione
Le proposte progettuali sono valutate nel merito da un’apposita Commissione istituita presso il Ministero del Turismo, formata da tre componenti e presieduta da un componente dello stesso Ministero.
A ciascuna domanda di finanziamento viene attribuito un punteggio da 0 a 100: sono finanziate le proposte che raggiungono il punteggio minimo di sufficienza 45/100, in ordine decrescente di graduatoria, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.
Termini di realizzazione del progetto e modalità di attuazione
Ciascun progetto, in tutte le sue componenti progettuali e di interventi, deve essere interamente realizzato entro il termine perentorio del 31 dicembre 2028, pena la restituzione di tutte le somme già versate al Beneficiario.
Ai fini dell’erogazione del finanziamento al Beneficiario va costituita una garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, pari al 30% dell'importo del finanziamento.
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