È stato pubblicato nei giorni scorsi il Decreto del 19 agosto 2022 del MISE, che reca le disposizioni attuative del contributo previsto in favore delle imprese della ristorazione e del catering per eventi e banqueting.
Il Decreto Sostegni Ter, su richiesta di Fipe Confcommercio, aveva previsto lo stanziamento di 40 milioni di euro per l’anno 2022 per ulteriori interventi in favore di alcuni settori ancora in difficoltà a causa dell’emergenza pandemica da Covid-19.
Vediamo da vicino le disposizioni di maggior rilievo per accedere al contributo.
Soggetti beneficiari e requisiti
Potranno accedere al contributo le imprese che alla data della presentazione dell’istanza svolgano come attività prevalente, una di quelle identificate, tra le altre, dai seguenti codici ATECO:
Per poter beneficiare del contributo è necessario che le imprese richiedenti rispettino le seguenti condizioni:
- aver subito nell’anno 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019;
- alla data di presentazione dell’istanza:
Forma e ammontare dei contributi
Il beneficio economico è costituito da un contributo a fondo perduto.
Le risorse stanziate saranno ripartite secondo le seguenti modalità:
Presentazione delle domande e modalità di erogazione
Con Provvedimento. n. 423342/2022, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che le domande per accedere al contributo per le imprese della ristorazione, del catering e di altri settori in difficoltà ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. “Sostegni-ter” potranno esser presentate, esclusivamente in via telematica, dal 22 novembre 2022 al 6 dicembre 2022.
Nel modello di istanza approvato dall’AdE è prevista una sezione nella quale l’istante dovrà compilare una dichiarazione sostitutiva attestante l’ammontare degli aiuti di Stato ricevuti nell’ambito del regime “de minimis” la cui registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024. Va infatti precisato che il contributo non sarà erogato nel caso in cui l’impresa abbia superato il massimale triennale del Reg. UE n. 1407/2013 c.d. “de minimis”, che per i Pubblici Esercizi ammonta a 200.000 euro.
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