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giovedì 28 ottobre 2021La vendita di prodotti sfusi sta destando sempre più interesse, perché incontra il crescente trend di attenzione dei consumatori a ridurre l’impatto ambientale, a cominciare dagli imballaggi. Per incentivare le attività ad adottare questo tipo di referenze, nei mesi scorsi era stato introdotto un contributo per l’incentivazione della vendita di prodotti sfusi o alla spina. Ora arrivano le modalità operative per ottenere l’agevolazione, con il Decreto del 22 settembre 2021 emesso dal ministero della Transizione Ecologica, d'intesa con il MISE. Le risorse disponibili sono pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni di riferimento (2020 e 2021).
Il fondo è destinato agli esercenti commerciali di vicinato, di media e di grande struttura che attrezzano spazi dedicati alla vendita (ai consumatori) di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, nonché all’apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi.
Il contributo è pari all’ammontare della spesa sostenuta negli anni 2020 e 2021, e documentata, per un importo massimo di euro 5.000 per ciascun esercente commerciale.
Sono considerate ammissibili le spese sostenute per l’adeguamento dei locali, quali la progettazione e la realizzazione del punto vendita o dello spazio dedicato, per l’acquisto di attrezzature funzionali alla vendita di prodotti sfusi compreso l’arredamento o allestimento del punto vendita o dello spazio dedicato, nonché per le iniziative di informazione, di comunicazione e di pubblicità dell’iniziativa.
La domanda di contributo deve essere presentata, firmata digitalmente dal richiedente, accedendo alla piattaforma informatica https://padigitale.invitalia.it (acceso consentito solo con SPID) entro i seguenti termini:
Il contributo, in de minimis, è riconosciuto previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, secondo l’ordine di presentazione delle domande e sino ad esaurimento risorse.
Per certificare che le spese siano state effettivamente sostenute e che siano attinenti alle finalità dell’agevolazione va presentata apposita attestazione rilasciata da soggetti quali: revisore legale, professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
La durata dell’attività di vendita, dalla concessione del contributo, non deve essere inferiore a tre anni, a pena revoca del contributo. A tal fine i beneficiari presentano (entro il 31/01 di ogni anno e per i successivi 3 anni dalla concessione del contributo) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio mediante la stessa piattaforma utilizzata per l’invio della domanda.
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