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UNA TANTUM PER GLI AUTONOMI: ECCO COME FUNZIONA E COME FARE DOMANDA

Per l’erogazione dei 200 euro previsti, si deve aver conseguito nel 2021 un reddito imponibile non superiore a 35 mila euro

mercoledì 07 settembre 2022
UNA TANTUM PER GLI AUTONOMI: ECCO COME FUNZIONA E COME FARE DOMANDA UNA TANTUM PER GLI AUTONOMI: ECCO COME FUNZIONA E COME FARE DOMANDA

Aggiornamento del 14.09.2022

C'è attesa per l'apertura delle domande di indennità una tantum, pari a 200 euro, a favore di commercianti e artigiani iscritti, professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, professionisti iscritti alle relative Casse previdenziali. Il contributo è stato introdotto dal “Decreto Aiuti” dopo una forte azione sindacale di Confcommercio nazionale perché fosse esteso non solo a lavoratori dipendenti e pensionati ma anche, appunto, agli autonomi. Per ottenere il beneficio è necessario presentare all’Inps (o alla propria altra Cassa previdenziale) apposita domanda, che inizialmente sembrava consistesse in un click day in programma il 15 settembre. Invece, a quanto pare, non si tratterà di presentare il prima possibile l'ostanza per entrare tra i beneficiari in quanto da più fonti di stampa è stata smentita la formula click day. Ma al momento la data effettiva  per fare domanda non è ancora stata comunicata.

Ma vediamo più in particolare come funziona questo beneficio. I fondi a disposizione per il pagamento dell’una tantum sono pari a 600 milioni di euro e l’obiettivo che il legislatore si è dato con questa misura è quello di sostenere il potere d’acquisto anche di lavoratori autonomi / professionisti (analogamente a quanto previsto per i lavoratori dipendenti) a fronte della crisi energetica e il caro prezzi in corso.

Con il recente DM del 19 agosto scorso, il ministero del Lavoro, di concerto con il MEF, ha individuato i criteri e le modalità di concessione di tale indennità. L’indennità è infatti destinata a:

  • lavoratori autonomi / professionisti iscritti all’INPS ossia: artigiani / commercianti iscritti all’IVS;
  • professionisti iscritti alla Gestione separata INPS;
  • professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali) ai quali è riservato una quota del predetto fondo pari a € 95,6 milioni.

Due sono i principali “paletti” posti dalla norma per ottenere l’indennità:  

  • non aver fruito delle indennità previste dagli artt. 31 (€ 200 per i lavoratori dipendenti) e 32 (€ 200 per pensionati e altre categorie di soggetti), DL n. 50/2022;
  • avere un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000.

Veniamo poi ai requisiti che permettono di presentare la domanda e che devono essere posseduti al 18.5.2022 (data entrata in vigore del DL n. 50/2022). Bisogna risultare iscritti alla propria gestione previdenziale; essere titolari di partita IVA attiva con l’attività lavorativa avviata; aver effettuato almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dal 2020. Tale ultimo requisito, però, non si applica ai contribuenti per i quali non risultino scadenze ordinarie di pagamento entro la predetta data del 18.5.2022. Per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli tale requisito è verificato sulla posizione del titolare.

Per quanto riguarda, invece, il requisito reddituale, cioè non aver avuto, nel 2021, un reddito superiore a 35 mila euro, dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

E vediamo alla questione più delicata: la presentazione della domanda.

Come sopra accennato, i soggetti che soddisfano le condizioni sopra esposte, per ottenere l’indennità una tantum sono tenuti a presentare un’apposita domanda all’INPS ovvero al proprio Ente previdenziale e assistenziale che ne verificano la regolarità e provvedono ad erogarlo sulla base del monitoraggio sull’utilizzo delle risorse disponibili (il soggetto iscritto contemporaneamente all’IVS / Gestione separata INPS e ad uno degli Enti di cui al D.Lgs. n. 509/94 come CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc. e D.Lgs. n. 103/96, ovvero le Casse Interprofessionali, dovrà presentare la domanda esclusivamente all’INPS).

La data di apertura delle domande non è, pe4rò, ancora nota.

Nel momento in cui risulti in procinto il verificarsi di scostamenti rispetto al fondo stanziato, il ministero del Lavoro inoltra immediata comunicazione agli enti previdenziali sulle risorse residue affinché non siano adottati provvedimenti concessori. Dunque se si arriva tardi, niente indennità.

Va infine detto detto che i 200 euro spettanti non costituiscono reddito né ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del TUIR; non sono cedibili, né sequestrabili, né pignorabili; sono corrisposti una sola volta all’avente diritto.

Per maggiori informazioni rivolgersi agli uffici fiscali di Confcommercio Vicenza, tel. 0444 964300.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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