Dopo un “tormentato” iter che ha visto protagonista, nella difesa dei diritti della categoria, lo Snag nazionale, è stato recentemente convertito, con la Legge 24 marzo 2012, n. 27, il decreto che contiene, all’articolo 39, una salvaguardia per questo settore.
L’art.39 riconosce agli edicolanti una serie di diritti e facoltà importanti che non possono essere oggetto di deroghe o rinunce, limita in maniera significativa il potere dei distributori e costituisce indiscutibilmente un risultato positivo per la categoria.
In sostanza la norma riconosce che:
• “gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa”;
• “la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale al fine dell’applicazione delle vigenti disposizioni in materia”;
• “gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore”;
• “le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie a quanto stabilito dall’art. 39, sono nulle”.
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