L’Agenzia delle Dogane, richiamando le modifiche legislative intercorse al testo del DPR 277 del 2000, in virtù delle quali la dichiarazione utile per fruire rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione deve essere presentata con periodicità trimestrale, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, ha ricordato che, per i consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2012, la richiamata dichiarazione dovrà essere presentata entro il prossimo 31 gennaio 2013.
La Circolare ha, altresì, comunicato che sul sito www.agenziadogane.gov.it (seguendo il percorso “In un click – Accise - Benefici per il gasolio autotrazione 4° trimestre 2012”) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico - floppy disk o cd rom - al competente Ufficio delle Dogane.
Tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile è pari a:
• € 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2012.
In riferimento, invece, ai soggetti che possono usufruire dell’agevolazione, la circolare ha ribadito che hanno diritto al beneficio:
a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci (in conto proprio e in conto terzi) con veicoli di massa massima complessiva superiore a 7,5 tonnellate;
b) gli Enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di TPL;
c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale;
d) gli Enti Pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
La Circolare ha, inoltre, ricordato che per effetto delle modifiche legislative intercorse, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimestre dell’anno in corso potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2013.
Da tale data decorrerà, poi, il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, che dovranno essere presentate, dunque, entro il 30 giugno 2014.
I relativi crediti potranno essere compensati anche qualora l’importo complessivo annuo dei crediti di imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, dovesse superare il limite di €250 mila.
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