• Home 
  • Categorie 
  • Servizi 

TRASPORTI, RIDUZIONE COMPENSATA DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI

Le domande relative all'anno 2012 vanno presentate dagli operatori, in via telematica, dal prossimo 16 settembre al 16 ottobre 2013

giovedì 05 settembre 2013
Sono state definite nei giorni scorsi - dal Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi - le disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2012. Le domande, dunque, potranno essere presentate dalle ore 9.00 del 16 settembre 2013 fino alle ore 14.00 del 16 ottobre 2013., esclusivamente in via telematica (www.alboautotrasporto.it) complete di firma elettronica e degli estremi del pagamento della marca da bollo (c/c 4028 specifico per l'autotrasporto).

La Deliberazione (10/2013) del Comitato Centrale stabilisce i criteri che vanno a determinare l'entità percentuale dei rimborsi dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati a partire dal 1° gennaio  fino al 31 dicembre 2012 e per i quali le società concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30 aprile 2013. Definisce, inoltre, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e della relativa documentazione ai fini dell'ottenimento di tale agevolazione.

Di seguito indichiamo le percentuali di riduzione che possono essere richieste dalle imprese, cooperative, consorzi, società consortili italiane e comunitarie che esercitano attività di autotrasporto conto proprio o conto terzi, in possesso delle apposite licenze per i veicoli Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiori, adibiti al trasporto di cose.

Percentuale di riduzione compensata: da applicarsi al volume del fatturato totale annuale dei pedaggi (unicamente quelli relativi a transiti autostradali effettuati con veicoli appartenenti alle classi B3, B4 e B5 nell’anno 2012), calcolato sommando il fatturato dei pedaggi pagati da ogni singolo veicolo moltiplicato per specifici coefficienti (0,5 per i veicoli Euro 2; 1,5 per gli Euro 3; 2,00 per Euro 4 e Euro 5;), secondo gli scaglioni di seguito indicati:
•    fatturato globale pedaggi  in euro da 200.000 a 400.000: 4,33% di riduzione
•    fatturato globale pedaggi  in euro da 400.000 a 1.200.000: 6,50% di riduzione
•    fatturato globale pedaggi  in euro da 1.200.001 a 2.500.000: 8,67% di riduzione
•    fatturato globale pedaggi  in euro da 2.500.001 a 5.000.000: 10,83% di riduzione
•    fatturato globale pedaggi  in euro oltre 5.000.000: 13% di riduzione.

Una ulteriore riduzione, prevista dalla Deliberazione, è commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne (ingresso in autostrada dalle 22.00 alle 2.00 e uscita dalle 2.00 alle 6.00), per le imprese, cooperative, consorzi e società consortili che abbiano realizzato, secondo tali modalità, almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi in tali orari.

Va ricordato che le riduzioni compensate sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione, per i quali le società concessionarie abbiano emesso fattura entro 30 aprile 2013.
Nell'area Trasporti del sito www.ascom.vi.it è presente la Deliberazione del Comitato, unitamente ad un manuale, che possono essere scaricati dagli operatori interessati.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

NEWS IMPRESE