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CARTA QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE: MODIFICATA LA SCADENZA

La CQC è stata prorogata di due anni, al 9 settembre 2015 (trasporto persone) e al 9 settembre 2016 (trasporto cose)

mercoledì 20 novembre 2013

Il Decreto Dirigenziale del 6 agosto 2013 ha modificato la scadenze delle validità delle CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) ottenute per documentazione, ovvero in esenzione dall’esame e relative a soggetti già in possesso di determinate tipologie di patente.

La validità delle CQC che avevano scadenza 9 settembre 2013 (per il trasporto di persone) o che sarebbero scadute il 9 settembre 2014 (per il trasporto di cose) è stata prorogata di 2 anni e rispettivamente al 9 settembre 2015 e al 9 settembre 2016.
La decisione è stata per uniformarsi con quanto accade in altri Paesi dell'Unione Europea, come Belgio, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia, che hanno fissato il termine per il completamento della prima fase di formazione periodica alla data rispettivamente del 2015 per i titolari di patente D e DE, e del 2016 per quelli di patente di categoria C e CE.


Cosa devono fare, dunque, ora i possessori di CQC ottenute per documentazione? Le opzioni sono due:

  • possono frequentare comunque un corso di formazione periodico entro la scadenza originale (il 9.9.2013 o il 9.9.2014); in tal caso la CQC verrà rinnovata con scadenza 9.9.2020 o 9.9.2021)
  • possono richiedere un duplicato della CQC il quale recherà la corretta data di scadenza (ossia quella prorogata al 9.9.2015 e 9.9.2016) entro la quale dovrà essere frequentato il corso di formazione periodica.



La Carta di Qualificazione del Conducente, lo ricordiamo, è un certificato di qualificazione professionale da accompagnare con la relativa patente di guida, necessaria alla conduzione di veicoli nello svolgimento di attività di carattere professionale legata all'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente di categoria C, CE, D e DE.
Va rinnovata (a partire da 18 mesi antecedenti la data di scadenza) attraverso la frequenza di un corso di formazione periodico di 35 ore di lezioni teoriche senza esame finale in strutture abilitate, autoscuole e consorzi, che dimostrano di possedere i requisiti tecnici previsti dalle norme stabilite dal Ministero dei Trasporti.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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