La Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha abrogato l’’art. 7-bis del D. Lgs. 286/2005 e, di conseguenza, risulta soppresso, con effetto dal 1° gennaio 2015, l’obbligo in capo alle aziende che effettuano trasporto merci conto terzi, di redazione, conservazione a bordo del veicolo ed esibizione della scheda di trasporto (o documentazione equipollente).
Per quanto riguarda l'applicazione delle norme sulla corresponsabilità del committente o del vettore per le violazioni commesse durante il trasporto, gli organi di controllo potranno ricavare le generalità del committente dalle istruzioni scritte, che si dovranno continuare a tenere a bordo del veicolo anche dopo il 1° gennaio 2015 (come previsto dal c. 4 dell'art. 7 della L. 286/2005, il quale è ancora in vigore). In assenza di tali istruzioni a bordo le informazioni sul committente possono essere chieste al vettore, ferme restando le conseguenze sanzionatorie legate a tale assenza.
Per effetto dell’abrogazione dell’’art. 7-bis del D.Lgs. 286/2005, inoltre, resta privo di sanzioni il committente che non redige e consegna al vettore la dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione, da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori (necessaria nel caso di trasporto effettuato in forza di contratto non scritto).
E’ importante segnalare che restano, in ogni caso, in vigore le altre disposizioni normative che prevedono l'obbligo di conservare a bordo del veicolo la documentazione relativa alla merce per motivi fiscali, di sicurezza o per altre finalità (documenti per trasporto rifiuti, animali vivi, carburanti, merci pericolose, ecc.).
Naturalmente, le sanzioni per la mancanza a bordo della scheda di trasporto erogate fino al 31 dicembre 2014 restano "pienamente valide ed efficaci, anche se non ancora notificate o estinte per pagamento".
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