L’Agenzia delle Dogane, con la Circolare 143065/RU, ha comunicato che la dichiarazione utile per fruire del rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione, per i consumi effettuati tra il 1°ottobre e il 31 dicembre 2016,deve essere presentata entro il 31 gennaio 2017, agli Uffici delle dogane territorialmente competenti.
L’importo rimborsabile è pari a:
Si segnala inoltre che il Decreto Fiscale (DL 193/2016.), convertito con Legge 1° dicembre 2016, n. 225, in vigore dal 3 dicembre 2016, ha fatto confluire nel TUA la disciplina relativa al beneficio cui sono ammessi, con riguardo agli impieghi di gasolio, gli esercenti trasporto merci e determinate attività di trasporto persone.
Ferma restando la struttura del beneficio articolato su base trimestrale, nella tabella A del TUA è ora specificata, al punto 4-bis, l’aliquota agevolata da applicarsi al gasolio impiegato in tale uso pari ad euro 403,22 per mille litri. Il rimborso può essere ottenuto tramite restituzione in denaro o utilizzando lo stesso come credito in compensazione.
Per quanto riguarda le nostre categorie rappresentate, il beneficio riguarda gli esercenti l’attività di autotrasporto merci (conto terzi o conto proprio) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, di categoria “euro 3” o superiore (l’ultima restrizione concernente la classe ambientale dei veicoli è intervenuta con la Legge di stabilità 2016 - art. 1, comma 645).
A tal fine, il soggetto che presenta la dichiarazione deve attestare, tramite dichiarazione sostitutiva di cui al DPR n. 445/2000, che il gasolio consumato nel periodo non è stato impiegato in veicoli di categoria “euro 2” o inferiore.
La presentazione della dichiarazione può essere effettuata attraverso il Servizio telematico doganale EDI, oppure In forma cartacea su apposito modello.
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