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NUOVE LINEE GUIDA PER LA PESATURA DEI CONTAINER

Sono state pubblicate le linee guida per la pesatura di container, che sostituiscono quelle in vigore dal maggio 2016

giovedì 03 maggio 2018

Sono state pubblicate, in Gazzetta ufficiale n. 93 del 21 aprile, ed entrate in vigore il giorno seguente, le Linee guida applicative per la determinazione della «massa lorda verificata del contenitore» (Verified Gross Mass Packed Container - VGM). Le nuove linee guida sostituiscono quanto disposto dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto nel 2016, e disciplinano le modalità di attuazione e le figure coinvolte nell'ambito delle operazioni per la pesatura dei container.

Vediamo da vicino le principali novità introdotte. Le linee guida si applicano ai contenitori (intendendo quelli  pesati in  Italia, indipendentemente dal luogo in cui siano stati caricati e chiusi) su navi in viaggi internazionali, per unità Ro/Ro, da carico o da passeggeri. Non si applicano, invece, alle navi Ro/Ro impegnate in brevi viaggi internazionali, qualora i contenitori siano imbarcati su rotabili e alle navi impegnate in viaggi nazionali. 

Viene chiarità l’identità e le responsabilità della figura dello shipper. Si tratta del soggetto giuridico così qualificato nella Polizza di carico marittima, o nella lettera di vettura marittima, oppure in altro documento di trasporto multimodale e/o il soggetto nel cui nome o per conto del quale è stipulato un contratto di trasporto con il vettore marittimo.  Lo shipper ha l'onere di documentare la «massa lorda verificata del contenitore» (VGM) ed, in capo allo stesso, ricade la responsabilità di ottenere e documentare la massa lorda verificata di un contenitore anche quando delega un suo rappresentante ad acquisire la VGM per suo conto e di documentare e comunicare il VGM solo in base alle modalità previste dalle presenti linee guida.

Viene, poi, introdotta la figura della "persona autorizzata" cioè il soggetto che firma, per conto dello shipper, il dato in questione e la relativa documentazione VGM. Le linee guida chiariscono poi che ogni riscontrata mendacità nei dati riportati nello shipping document (Dichiarazione VGM) potrà essere considerata, qualora se ne verifichino le condizioni, elemento penalmente rilevante a carico dello shipper ai sensi dell'art. 483 del codice penale.

Viene definitivo che lo shipping document rappresenta il documento originato dallo shipper o dalla persona autorizzata per fornire, anche attraverso il raccomandatario marittimo, la massa lorda verificata del contenitore al comandante della nave o al suo rappresentante ed al rappresentante del terminalista. 

Le linee guida specificano che la sola trasmissione del VGM, a cui il terminalista non deve dare riscontro, non è sufficiente per l'imbarco del container, che deve essere subordinato a un piano di stivaggio della nave. È facoltà del terminalista rifiutare un container sprovvisto di VGM, dandone comunicazione all'Autorità Marittima. È ammessa una tolleranza per ciascun contenitore pari a +/- 5% della massa lorda verificata (VGM) per i contenitori il cui VGM sia uguale o inferiore a 10 tonnellate e +/- 3% della massa lorda verificata per i contenitori il cui VGM sia superiore a 10 tonnellate.

Negli uffici di Confcommercio Vicenza è a disposizione il testo del decreto e le linee guida complete.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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