La Direzione Generale per la sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in risposta ad una richiesta avanzata da Conftrasporto, ha fornito una interpretazione autentica della deroga per il trasporto di carburanti prevista all'art. 7 comma 3, lettera e) del D.M. del 4 Dicembre 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.299 del 27 dicembre 2018.
In particolare, viene confermato che tale deroga, relative al trasporto di combustibili liquidi o gassosi destinati al consumo sia pubblico sia private, non riguarda solamente le autocisterne (veicoli isolati), come esplicitamente indicato nel DM (in particolare nella terminologia usata dai calendari dei divieti degli anni passati), ma anche i "complessi veicolari, quali autoarticolati e autotreni".
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