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FIMAA VICENZA: “UN PASSO IMPORTANTE, MA LA NORMA ORIGINARIA ANDREBBE ABROGATA”

Con l’approvazione del DDL Lavoro nell’atto di compravendita non è più obbligatorio indicare il compenso degli agenti immobiliari, ma solo il numero di fattura e gli estremi del pagamento

giovedì 12 dicembre 2024
Elena Costa, presidente di Fimaa Confcommercio Vicenza Elena Costa, presidente di Fimaa Confcommercio Vicenza

Con l’approvazione definitiva del DDL Lavoro, non sarà più obbligatorio indicare nell’atto di acquisto di una casa o di un altro immobile, il compenso percepito dall’agente immobiliare: le parti coinvolte nella compravendita potranno scegliere di riportare solamente gli estremi delle fatture.

FIMAA (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari) - Confcommercio Vicenza plaude al risultato frutto del confronto costante della Federazione con il Governo, i membri della Commissione e le Autorità indipendenti. “E’ sicuramente un passo avanti verso l’abrogazione della norma originaria – commenta favorevolmente la notizia Elena Costa, presidente della FIMAA di Vicenza -. Ora attendiamo la pubblicazione del Decreto in questione per valutare la portata complessiva della novità”.

L’obbligo di indicare il compenso del mediatore negli atti di compravendita immobiliare è stato introdotto con il decreto legge 223/2006. In origine la norma aveva lo scopo di contrastare l’evasione fiscale ma fin da subito aveva innescato dubbi rispetto alla privacy degli intermediari e dell’autonomia contrattuale delle parti coinvolte nella compravendita di un immobile. Inoltre, riguardava solo gli intermediari e non tutti gli altri stakeholder della filiera, palesando un’evidente discriminazione. Nella nuova formulazione inserita nel DDL Lavoro, sarà possibile indicare, in alternativa, il numero della fattura emessa dal mediatore e le analitiche modalità di pagamento della stessa.

Con la nuova norma l’agente immobiliare non sarà più costretto a comunicare il proprio compenso, ovvero dati economici oggettivamente sensibili - spiega la presidente Costa -. Oltretutto, tali importi sono frutto della contrattazione tra il mediatore e il cliente, venditore e acquirente, un ambito in cui il professionista deve potersi muovere in libertà, senza alcun condizionamento. Riteniamo, quindi - precisa la presidente provinciale FIMAA -, che la nuova norma sia un significativo passo in avanti nella tutela della privacy degli agenti immobiliari, perché va a correggere in parte un’anomalia, ma credo che la nostra Federazione nazionale continuerà a portare avanti un confronto serrato con le Istituzioni per arrivare ad abrogare definitivamente la norma, che ancora coinvolge gli agenti immobiliari. Nella stipula di un atto di compravendita di un immobile, le parti sono l’acquirente e il venditore: il mediatore non è una parte del contratto, ma anche alla luce della nuova norma, deve comunque indicare il numero della fattura e gli estremi del pagamento del suo compenso”.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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