La nuova normativa francese per i conducenti dei veicoli commerciali leggeri vieta la fruizione del risposo a bordo del veicolo o in condizioni lesive della dignità della persona
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diffuso la comunicazione del 9 settembre scorso del governo francese in cui si illustrano le modifiche alla normativa in materia di riposo giornaliero e settimanale dei conducenti di veicoli commerciali leggeri, che ne vietano la fruizione a bordo del veicolo.
Le disposizioni approvate prevedono l’obbligo per i datori di lavoro di fornire ai conducenti alloggi esterni al veicolo e in linea con dignitose condizioni umane. L’obbligo sussiste per le operazioni di trasporto che prevedono un allontanamento dalla sede dell’azienda tale da rendere difficile il rientro a fine giornata.
L’obbligo vale per le tutte le imprese stabilite in Francia o in altro Stato membro dell’Unione europea, che operano sul territorio francese.
Inoltre, il datore di lavoro è considerato responsabile nel caso di riposo a bordo del veicoli, anche supponendo la libertà di scelta del lavoratore, ma deve garantire che i dipendenti si riposino in condizioni adeguate.
In caso di controllo, il conducente deve essere in grado di esibire documenti a dimostrazione che il periodo di riposo sia stato fruito al di fuori del veicolo e in luoghi con adeguati standard.
Laddove il datore di lavoro non provveda a giuste condizioni per la fruizione del periodo di riposo, incorre in una multa fino a 1500 euro, che può essere aumentata a 3000 euro in caso di recidiva. Inoltre, se ritenuto opportuno, l'autorità giudiziaria competente può anche imporre ulteriori sanzioni, come la sospensione temporanea della patente di guida, l'immobilizzazione temporanea del veicolo utilizzato .
Laddove, a seguito del controllo, il datore di lavoro non possa fornire una prova di residenza o di occupazione in Francia, il veicolo può essere trattenuto, ma rilasciato a fronte del pagamento di una cauzione di 750 euro.
Infine, la regolare organizzazione dei viaggi dei dipendenti senza provvedere ad adeguati alloggi è sanzionabile con la reclusione di un anno di carcere e la multa di trenta mila euro. Il reato si intende compiuto in caso di reiterata mancanza di consono alloggio per i dipendenti, la cui assenza di documentazione presuppone la non adeguata organizzazione dei servizi di trasporto da parte dell’impresa.
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