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RIMBORSO ACCISE GASOLIO. DOMANDE ENTRO IL 2 MAGGIO

L'Agenzia delle Dogane quantifica l'entità del beneficio spettante per i consumi dei veicoli pesanti nel primo trimestre 2022 e ne indica le modalità di fruizione anche a fronte della recente riduzione delle aliquote

mercoledì 06 aprile 2022
RIMBORSO ACCISE GASOLIO. DOMANDE ENTRO IL 30 APRIL RIMBORSO ACCISE GASOLIO. DOMANDE ENTRO IL 30 APRIL

Le imprese che hanno diritto a fare richiesta di rimborso dell’accise per l'utilizzo di gasolio commerciale per il periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022 possono presentare domanda fino al prossimo 2 maggio. E' quanto stabilisce la nota del 31 marzo scorso emessa dall’Agenzia delle Dogane, che illustra le modalità con cui le imprese titolate possono richiedere il rimborso.

In particolare, a seguito della rimodulazione delle accise sui carburanti, introdotta dal decreto legge 21 marzo 2022 n.21, che a partire dal 22 marzo scorso ha ridotto l’aliquota per il gasolio ad euro 367,4 per mille litri, la nota evidenzia che è stata disposta la non applicazione del meno favorevole beneficio del gasolio commerciale, nel medesimo periodo.

Pertanto i litri di gasolio consumati che possono accedere al rimborso parziale dell’accisa, connesso al beneficio del gasolio commerciale, ricomprendono esclusivamente quelli riforniti dal 1° gennaio al 21 marzo 2022, anche se impiegati dai mezzi di trasporto nel residuo periodo del trimestre.

La Nota specifica, quindi,  che nel “Frontespizio” della dichiarazione di rimborso del primo trimestre 2022 il periodo di riferimento viene confermato nella sua interezza (1 gennaio – 31 marzo 2022) mentre il campo dei “Litri consumati agevolabili” è ristretto all’intervallo temporale che va dall’1 gennaio al 21 marzo 2022. La domanda può essere presentata fino al 2 maggio 2022. seguendo la procedura illustrata nella nota.

Il beneficio previsto è di euro 214,18 ogni mille litri di prodotto consumato, nel limite di 1 litro di gasolio per chilometro percorso quale valore massimo su cui si può richiedere il beneficio per ogni veicolo.

Si ricorda che in attuazione di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 630, L. n. 160/2019) restano esclusi dal beneficio i veicoli pesanti di categoria emissiva euro IV e inferiore.

Inoltre, l’Agenzia ha ricordato che, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 D.L. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2021 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2023.

Da tale data decorrerà, poi, il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, che dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2024.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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