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RIMBORSO ACCISE GASOLIO. DOMANDE ENTRO IL 30 APRILE

L'Agenzia delle Dogane quantifica l'entità del beneficio spettante per i consumi dei veicoli pesanti nel primo trimestre 2024 e indica le modalità di presentazione delle domande

martedì 26 marzo 2024
RIMBORSO ACCISE GASOLIO. DOMANDE ENTRO IL 30 APRIL RIMBORSO ACCISE GASOLIO. DOMANDE ENTRO IL 30 APRIL

Le imprese che hanno diritto a fare richiesta di rimborso dell’accise per l'utilizzo di gasolio commerciale per il periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2024 possono presentare domanda dall'1 al 30 aprile. E' quanto stabilisce la nota del 20 marzo scorso emessa dall’Agenzia delle Dogane, che illustra le modalità con cui le imprese titolate possono richiedere il rimborso.

Il beneficio previsto è di euro 214,18 ogni mille litri di prodotto consumato, nel limite di 1 litro di gasolio per chilometro percorso quale valore massimo su cui si può richiedere il beneficio per ogni veicolo.

Inoltre, l’Agenzia ha ricordato che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2023 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2025. Da tale data decorrerà, poi, il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, che dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2026.

Modalità di presentazione della dichiarazione. Sul sito internet di ADM, all’indirizzo www.adm.gov.it (Accise – Prodotti energetici –Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre2024) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2024.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., il contenuto della dichiarazione presentata in forma cartacea deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da presentare, unitamente alla medesima dichiarazione, all’ufficio delle dogane competente

Beneficiari. Possono beneficiare del rimborso di accisa sui consumi di gasolio:

  • gli esercenti l’attività di autotrasporto merci (c/terzi o c/proprio) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, di categoria Euro V o superiore;
  • gli esercenti l’attività di trasporto di persone svolta da: enti pubblici o imprese pubbliche locali, imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale, imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale, imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario con veicoli di categoria Euro V o superiore, enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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