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SERVIZIO TRASPORTO OCCASIONALE PASSEGGERI E PERIODO DI RIPOSO

Un recente Regolamento Ue introduce alcune modifiche mirate a rendere più flessibili le norme sulla programmazione delle interruzioni e dei periodo di riposo

martedì 07 maggio 2024
SERVIZIO TRASPORTO OCCASIONALE PASSEGGERI E PERIODO DI RIPOSO SERVIZIO TRASPORTO OCCASIONALE PASSEGGERI E PERIODO DI RIPOSO

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 2 maggio 2024 il Regolamento (UE) 1258/2024, che mira a rendere più flessibili le norme sulla programmazione delle interruzioni e dei periodi di riposo dei conducenti che effettuano servizi occasionali di trasporto passeggeri su strada. Il Regolamento entrerà in vigore a partire dal prossimo 22 maggio. Le modifiche introdotte in materia di tempi di guida e di riposo sono valide esclusivamente per i servizi occasionali di trasporto passeggeri, ovvero, come recita la norma, “servizi che non rientrano né nella definizione di servizi regolari né nella definizione di servizi regolari specializzati e la cui principale caratteristica è il trasporto di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso”.

In sintesi il provvedimento stabilisce:

  • la possibilità di sostituire la prevista interruzione di 45 minuti dell’attività di guida con due interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna distribuite nel periodo di guida;
  • la possibilità per i conducenti che svolgono un singolo servizio di durata non inferiore a sei giorni (periodi consecutivi di 24 ore), di effettuare il periodo di riposo giornaliero una volta entro un massimo di 25 ore (invece delle ordinarie 24) dalla fine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale, purché il tempo di guida totale accumulato per quel giorno non abbia superato le sette ore. Tale possibilità può essere utilizzata due volte nel caso di un singolo servizio occasionale di trasporto passeggeri con una durata di almeno otto giorni (periodi consecutivi di 24 ore);
  • la possibilità anche per il conducente che effettua un singolo servizio nazionale (e non solo internazionale) di rinviare il periodo di riposo settimanale di 12 giorni (periodi consecutivi di 24 ore) al massimo a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare.

Si precisa che il Regolamento (UE) 1258/2024 dispone anche di norme in materia di digitalizzazione del foglio di viaggio nonché in materia di sanzioni in caso di infrazioni commesse in altro Stato membro o paese terzo.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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