Il modello 730 precompilato (disponibile on line per i contribuenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate) può essere inviato a partire da giovedì 11 maggio. Benché sia possibile accettare e inviare la dichiarazione così come viene proposta dall’Agenzia delle Entrate, è sempre consigliabile controllare alcuni dati precaricati perché in molti casi la dichiarazione sarà solo parzialmente compilata. Il consiglio, dunque è di avvalersi del servizio proposto dal Caf 50&Più Confcommercio, con sportelli presenti sia nella sede di Vicenza (Via Faccio 38) sia in tutte le sedi mandamentali Confcommercio, dove il personale provvederà a verificare la correttezza dei dati inseriti, aggiungendo le eventuali ulteriori detrazioni e deduzioni a cui si ha diritto. Ma quali sono le novità del Modello 730/2023? Se, da un lato, non sono cambiate le regole e i termini di presentazione, lo stesso non può dirsi per i calcoli delle imposte da pagare o a credito che risentono delle tante novità fiscali che sono state introdotte nel 2022.
Ad esempio le nuove regole sull’IRPEF e sulle detrazioni per lavoro dipendente e per i figli a carico. Inoltre, non mancano le novità per il quadro E, dedicato alle detrazioni per oneri e spese, tra le quali in particolare la detrazione del superbonus del 110%, per il quale occorre tener conto delle ripetute modifiche che ha subito durante tutto il 2022. Vediamo allora di seguito di fare un punto sulla situazione.
Il Modello 730/2023 interessa una vasta platea di contribuenti, in particolar modo, i lavoratori dipendenti e i pensionati. Per costoro sono cambiate radicalmente le regole di calcolo dell’IRPEF a seguito della miniriforma introdotta a partire dal 1° gennaio 2022.
Fino al 31/12/2021 erano infatti in vigore cinque scaglioni IRPEF con aliquote al 23, 27, 38, 41 e 43 per cento. Dal 1° gennaio 2022, invece, i cinque vecchi scaglioni sono diventati quattro con aliquote al 23, 25, 35 e 43%. In pratica, il terzo e quarto scaglione di prima, rispettivamente tra 28.001 e 55.000 euro (aliquota 38%) e da 55.001 a 75.000 euro (aliquota 41%), si “fondono” in un unico terzo scaglione tra 28.000 e 50.000 euro tassato al 35%, mentre da 50.001 euro in su abbiamo un nuovo quarto (e ultimo) scaglione con aliquota sempre al 43%.
Si ricorda anche che, a partire dal 1° gennaio 2022, è passato da 28.000 a 15.000 euro il limite di reddito per beneficiare del trattamento integrativo nella misura annua di 1.200 euro. Ricordiamo che il trattamento integrativo viene riconosciuto anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro.
Per la quota restante e fino al limite massimo di 28.000 euro è necessario calcolare la differenza tra l’imposta lorda e la somma di alcune detrazioni fiscali spettanti (carichi di famiglia, spese sanitarie, alcuni oneri pluriennali sostenuti fino al 2021 ecc.).
Sono cambiate anche le detrazioni per lavoro dipendente e pensione. Per i lavoratori dipendenti, è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro.
Per i pensionati, è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro.
La novità di maggiore impatto riguarda le nuove regole per determinare le detrazioni per figli a carico. Com’è noto dal 1° marzo 2022 è entrato in vigore l’Assegno Unico Universale che in pratica racchiude in una sola misura tutti i bonus economici, fiscali e non, destinati ai figli, comprese le detrazioni IRPEF. Dal 1° marzo 2022 per i figli minorenni, e per i maggiorenni (a certe condizioni) fino a 21 anni, le detrazioni spettanti sul carico fiscale non vengono più applicate per via appunto della presenza dell’Assegno Unico. Non viene invece toccato il comparto delle altre detrazioni al 19% applicate sulle spese materiali sostenute per i figli (quindi quelle per medicinali, cure, scuola, università, sport, ecc.).
Infine, per i ragazzi dai 22 anni in su, cioè quando cessa l’erogazione dell’Assegno Unico, se il figlio è sempre nella condizione di essere fiscalmente a carico, ricominciano ad essere applicate le vecchie detrazioni.
Vediamo poi alcune specifiche voci che possono interessare chi presenta il 730.
Detrazione barriere architettoniche
Si tratta una detrazione applicata al 75% sugli importi sostenuti nel 2022 (ma prorogata anche per gli anni 2023-2025) per eseguire lavori di superamento/rimozione delle barriere architettoniche (ad esempio l’installazione di un montascale, oppure i lavori svolti per facilitare l’accessibilità delle persone anziane nell’immobile) che può essere recuperata in 5 rate nella dichiarazione dei redditi.
Detrazione affitto giovani
La detrazione sul canone di affitto (pari a 991,60 euro) applicata se il reddito complessivo del giovane non supera quota 15.493,71 euro viene estesa dopo il compimento dei 30 anni, ma cessa nel momento in cui se ne compiono 31. In più, se il 20% del canone annuo supera 991,60 euro, ma comunque non supera 2.000 euro, il giovane può detrarre direttamente quel 20% anziché 991,60 euro.
Social Bonus
Per le erogazioni liberarli effettuate nel 2022 a vantaggio di enti del Terzo Settore impegnati in progetti di recupero su beni mobili/immobili pubblici o confiscati alla criminalità organizzata, viene applicato un credito d’imposta nella misura del 65 o 50% dell’erogazione (a seconda di chi sia il donante, se persona fisica o ente no profit).
Quando si presenta il 730
Per quanto riguarda infine i termini di presentazione, occorre ricordare che quest’anno la scadenza per la presentazione del Modello 730/2023 è fissata al 2 ottobre 2023. Chiaro però che prima si presenta la dichiarazione, prima arriva il rimborso. I conguagli – a debito o a credito, quindi i rimborsi spettanti – arriveranno nella prima busta paga utile o nella pensione e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il risultato contabile.
Chi consegna il modello a giugno otterrà il rimborso a luglio, chi lo consegna a luglio lo riceverà tra agosto e settembre; chi consegna il modello a settembre, avrà il rimborso tra ottobre e novembre.
Ricordiamo che il Caaf 50&Più Confcommercio Vicenza (per appuntamento: tel. 0444 964300) offre assistenza nella corretta compilazione della dichiarazione dei redditi, elaborazione e trasmissione del modello all’Agenzia delle Entrate e, nel caso appunto del 730, si occupa anche della comunicazione al datore di lavoro o ente pensionistico del risultato finale della dichiarazione stessa, fornendo, inoltre, assistenza e consulenza anche nel campo delle agevolazioni sociali (Mod. Red, Attestazione ISEE, ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS).
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