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BONUS MOBILI: PAGAMENTI ANCHE CON BANCOMAT E CARTA DI CREDITO

L'Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare che chiarisce la norma sul bonus del 50% per l'acquisto di mobili e elettrodomestici

lunedì 23 settembre 2013
Fonte: Confcommercio nazionale
L'Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare con gli attesi chiarimenti sulla norma che garantisce un bonus del 50% per l'acquisto di mobili e elettrodomestici dal 6 giugno al 31 dicembre 2013. La spesa deve essere collegata alla detrazione per ristrutturazioni edilizie.

Il bonus del 50% per l'acquisto di mobili e elettrodomestici riguarda le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 purché collegate alla detrazione per ristrutturazioni edilizie con spese sostenute dal 26 giugno 2012. Lo rende noto l'Agenzia delle Entrate, precisando che, nell'ottica della semplificazione, non è necessario pagare solo con bonifico bancario o postale ma vale anche l'acquisto con carta di credito o di debito. L'importo agevolabile è pari a 10mila euro per unità immobiliare. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sono contenuti in una circolare, che fornisce inoltre chiarimenti sulle proroghe introdotte dal Dl per la riqualificazione energetica degli edifici e il recupero del patrimonio edilizio.

COMPRESE ANCHE SPESE TRASPORTO-MONTAGGIO. Rientrano nella detrazione, ad esempio, i letti, gli armadi, le scrivanie, i divani e in generale gli elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (classe A per i forni) ma anche le spese di trasporto e montaggio.

CHI PUO' USUFRUIRE DEL BONUS. Condizione necessaria e' la realizzazione di interventi edilizi. I lavori edilizi che danno diritto alla detrazione del 50%, con spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013, possono riguardare le singole unita' immobiliari cosi' come le parti comuni degli edifici residenziali. La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali, invece, non consente ai singoli condomini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare mobili e grandi elettrodomestici per la propria abitazione, ma solo gli arredi delle parti comuni come guardiole oppure per l'appartamento del portiere.

COSA FARE. E' necessario pagare l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici con bonifici bancari o postali, con le stesse modalita' gia' previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione. In alternativa e per semplificare l'utilizzo del bonus arredi si puo' pagare anche con carte credito o di debito. Non e' consentito, invece, il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Le spese sostenute, inoltre, devono essere "documentate", conservando la documentazione attestante l'effettivo pagamento e le fatture di acquisto dei beni.

INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. La detrazione e' prorogata al 31 dicembre 2013, con lo 'sconto' che sale dal 55 al 65%, ripartito in dieci quote annuali dello stesso importo. La circolare chiarisce che la proroga vale, fin dal 6 giugno 2013 e con la stessa aliquota del 65%, anche per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e di scaldacqua tradizionali bcon scaldacqua a pompa di calore. Tempi ancora piu' ampi per beneficiare del bonus se gli interventi riguardano parti comuni di edifici condominiali o tutte le unita' immobiliari del condominio: la proroga si allunga al 30 giugno 2014.

INTERVENTI RECUPERO PER ZONE SISMICHE. Per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013, la detrazione e' pari al 50% dell'importo, con un limite massimo di spesa di 96 mila euro per ciascuna unita' immobiliare da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. A partire dal 2014 in poi, la detrazione sara' del 36% e il limite massimo di spesa si attestera' sulla soglia standard di 48 mila euro. Una speciale detrazione del 65% e' prevista per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2013 per gli interventi realizzati su edifici che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosita'.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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