Lo scatto in avanti dell’Iva previsto per domani, oramai inevitabile visto l’intrecciarsi dell’entrata in vigore della norma (decreto 98/2011) con la crisi politica in atto, comporta tutta una serie di adempimenti per le imprese. Vediamo da vicino i più importanti, riservandoci eventuali approfondimenti nei prossimi giorni.
Registratori di cassa. L’aliquota Iva va modificata laddove è esposta, dunque nelle fatture fiscali. Chi emette scontrini e ricevute, invece, dovrà creare un’apposita colonna relativa all’aliquota Iva al 22% nel registro dei corrispettivi, dove il commerciante registra le operazioni giornaliere.
Ordini con consegna successiva. Sulle merci fatturate entro il 30 settembre si applica l’aliquota del 21%, anche se vengono consegnate successivamente a questa data. Scatta invece l’Iva al 22% per tutte le merci consegnate e fatturate a partire dal 1° ottobre.
Fatture sui servizi. Per le prestazioni di servizi il momento impositivo ai fini Iva è l’atto di pagamento o, se antecedente, la data di fatturazione. Ciò significa che si applica ancora l’Iva al 21% solo se il conto viene fatturato e/o saldato entro il 30 settembre e ciò indipendentemente se la prestazione del servizio sia iniziata già da tempo, o se si concluderà dopo il 1° di ottobre. Le fatture emesse e pagate dopo il 1° di ottobre dovranno avere tutte l’aliquota al 22%.
Acconti pagati prima della fornitura. Se l’acconto per l’acquisto di un bene o servizio è stato pagato entro il 30 di settembre, il fornitore deve emettere una fattura con l’Iva al 21%. Ovviamente se la consegna della merce e il pagamento a saldo avviene dopo l’entrata in vigore dell’aumento dell’Iva, sull’importo restante della fattura si applicherà l’aliquota del 22%.
Il rischio di anticipare la fatturazione. Per le imprese e i professionisti, generalmente l’Iva non è un costo perché viene recuperata. Tale imposta è, invece, un costo per i privati, per le imprese che non possono recuperare l’Iva, per chi effettua operazioni esenti e per i contribuenti minimi.
Questi soggetti potrebbero chiedere di anticipare l’emissione della fattura al 30 settembre per vedersi applicare l’Iva al 21%. L’operazione, però, va attentamente valutata qualora il saldo avvenga in tempi successivi, in quanto l’impresa o il professionista che emette la fattura si trova ad anticipare il versamento dell’Iva prima ancora di averla incassata.
Chiarimenti Agenzie delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni sull'aumento dell'Iva dal 21 al 22% che dovrà essere applicato dal 1° ottobre. "L`articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall`art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) - ha ricordato l'Agenzia - ha disposto l`aumento dell`aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013. Pertanto, gli operatori economici dovranno applicare la nuova aliquota". "Come già chiarito in passato, quando entrò in vigore l`aliquota ordinaria del 21% - ha aggiunto - qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del Dpr n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all`aumento dell`aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011, cui si rinvia per gli ulteriori chiarimenti".
In particolare, sarà possibile effettuare il versamento dell`Iva a debito, incrementato degli interessi eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni entro i seguenti termini: liquidazione periodica mensile - periodo di fatturazione ottobre e novembre, versamento acconto Iva 27 dicembre; periodo fatturazione dicembre termine liquidazione annuale 16 marzo; liquidazione periodica trimestrale - quarto trimestre, termine liquidazione annuale 16 marzo.
Entro i termini indicati dovranno quindi essere regolarizzate, ai sensi dell`articolo 26 del Dpr n. 633, le fatture erroneamente emesse con la minor aliquota del 21%.
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