L’Agenzia delle Dogane, con la Circolare RU 145055, ha comunicato che la dichiarazione utile per fruire del rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione, per i consumi effettuati tra il 1°ottobre e il 31 dicembre 2014,deve essere presentata entro il 31 gennaio 2015.
La Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione ha invece comunicato la disponibilità del software utile alla compilazione e alla stampa della dichiarazione, precisando che per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale -E.D.I., il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea deve essere riprodotto sul supporto informatico da allegare alla medesima dichiarazione.
La Circolare ha, inoltre, rammentato che sono competenti alla ricezione della dichiarazione:
Tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, la Circolare ha evidenziato che la misura del beneficio riconoscibile è pari a:
In riferimento ai soggetti che possono usufruire dell'agevolazione, la circolare ha ribadito che hanno diritto al beneficio:
Non operando, rispetto ai consumi effettuati a decorrere dal 2012, le limitazioni previste dall'art.1 comma 53 della legge 244/2007, i relativi crediti potranno essere compensati anche qualora l'importo complessivo annuo dei crediti di imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "QUADRO RU" del modello di dichiarazione dei redditi, dovesse superare il limite di € 250 mila.
Per la fruizione dell'agevolazione mediante modello F24, dovrà essere utilizzato il codice tributo 6740.
Come nelle precedenti Circolari sul medesimo tema, l'Agenzia ha ribadito che le imprese di autotrasporto merci sono tenute a comprovare i consumi di gasolio, per cui richiedono i benefici, mediante le relative fatture di acquisto, a differenza degli altri beneficiari, che possono utilizzare a tal fine anche le schede carburante.
Infine, la Circolare ha ricordato che per effetto delle modifiche legislative intercorse, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimestre dell'anno 2014 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2015.
Da tale data decorrerà, poi, il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, che dovranno essere presentate, dunque, entro il 30 giugno 2016.
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