Un momento di approfondimento che permetterà di dare informazioni ancor più specifiche ai nostri associati. Nei giorni scorsi, infatti, i funzionari di Confcommercio Vicenza incaricati all'assistenza tributaria hanno incontrato il dott. Angelo Mutti - Responsabile dei Servizi Regionali ai Contributi della Direzione Regionale Veneto dell'Agenzia Riscossione. Con lui si è parlato, nello specifico, delle principali novità inerenti la "Rottamazione - TER" ed il cosiddetto "Saldo e Stralcio" degli omessi versamenti, introdotti dalla Legge di Stabilità 2019 (Legge 145/2018) e successive modificazioni.
Tra gli aspetti emersi, ha avuto rilevanza quanto detto a proposito della norma che prevede il “Saldo e stralcio” delle cartelle esattoriali, ossia una riduzione delle somme dovute per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica.
Durante l’incontro è stato, infatti, chiaramente spiegato che l’agevolazione riguarda solo le persone fisiche e alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e che le domande devono essere presentate entro il 30 aprile 2019. Si tratta, infatti, dei carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps. La misura interessa, come sopra indicato, esclusivamente i contribuenti persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.
Chi intende aderire al “Saldo e stralcio” può farlo entro il 30 aprile 2019 scegliendo se effettuare il pagamento in un'unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021.
Questi i requisiti per beneficiare del "Saldo e stralcio".
Le persone fisiche che hanno l’Indicatore della situazione economica (ISEE) del nucleo familiare non superiore ad euro 20 mila possono estinguere i propri debiti in forma agevolata, pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.
In particolare, la quota agevolata per il pagamento è così differenziata:
A tali importi sono, inoltre, da aggiungere le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.
Possono aderire al “Saldo e stralcio”, sempre per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della norma, anche i contribuenti (solo persone fisiche) per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012.
In questo caso, per i soggetti rientranti in tale fattispecie, l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione
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