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CORRISPETTIVI TELEMATICI: LE ULTIME NOVITÀ E LE MODALITA’ DI INVIO PER EVITARE SANZIONI

Stabilita una moratoria di 6 mesi. Niente sanzioni se i dati sono trasmessi entro il mese successivo a quello dell’operazione

mercoledì 03 luglio 2019

Come richiesto da Confcommercio, con il “Decreto Crescita” (legge 28 giugno 2019, n. 58), il Governo ha introdotto una moratoria sulle sanzioni per chi non si è ancora attrezzato all'invio dei corrispettivi giornalieri per via telematica; in pratica non si applicano le sanzioni se i corrispettivi vengono trasmessi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Ricordiamo che dal 1° luglio 2019 i contribuenti  che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi con volume d'affari superiore a 400mila euro devono rilasciare al consumatore finale, al posto dello scontrino o della ricevuta fiscale, un documento con valenza solo commerciale, memorizzando e trasmettendo tali dati all'Agenzia delle Entrate (dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri).
Vediamo quindi quali sono le novità introdotte partendo dall'illustrazione della norma interessata, dalle modifiche inserite nel  "Decreto Crescita" e dalle modalità telematiche per trasmettere i corrispettivi giornalieri durante il periodo di moratoria delle sanzioni, quando non si abbia ancora la disponibilità di registratori telematici attivati.

L’OBBLIGO. I corrispettivi giornalieri possono essere inviati all'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. Il “Decreto Crescita” ha stabilito che per i primi sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo obbligo non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

LA "MORATORIA". La circolare 15/E dell'Agenzia delle Entrate evidenzia che chi non ha ancora installato il  registratore telematico potrà assolvere all'obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, senza incorrere in sanzioni, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA. Tale disposizione vale solo per i primi sei mesi dall'entrata in vigore dell'obbligo, quindi, fino a dicembre 2019 per i contribuenti con volume d’affari 2018 superiore a 400mila euro e sino a giugno 2020 per tutti gli altri. 

OBBLIGHI IN "MORATORIA". Nel caso di impossibilità di emettere i corrispettivi col registratore telematico, i contribuenti interessati devono continuare a rilasciare al cliente uno scontrino o una ricevuta fiscale (come fatto finora). E' inoltre necessario provvedere alla tenuta del registro dei corrispettivi, almeno fino alla messa in funzione del registratore telematico oltre che provvedere a liquidare l'IVA periodica nei termini ordinari.

INVIO DEI DATI PER CHI USUFRUISCE DELLA MORATORIA. I contribuenti che usufruiranno della "moratoria" semestrale dovranno trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato il 4 luglio scorso, sono indicati gli strumenti con cui i commercianti al dettaglio che non abbiano completato entro il 1 luglio 2019 il processo di messa in servizio di registratore e server telematici potranno trasmettere i corrispettivi (entro il mese successivo a quello dell’operazione), rispettando comunque i termini di registrazione e di liquidazione dell’IVA.
Pertanto, l’obbligo di memorizzazione giornaliera può essere adempiuto mediante i registratori di cassa già in uso o tramite ricevute fiscali: questa possibilità è ammessa sino all’attivazione del registratore telematico. In ogni caso, per evitare sanzioni, si deve procedere comunque alla trasmissione dei dati avvalendosi dei servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, all’interno dell’area riservata del portale “fatture e corrispettivi”; oppure, mediante sistemi di cooperazione applicativa su rete Internet. Le due modalità sono alternative e saranno messe a disposizione entro il 29 luglio e potranno essere utilizzate solamente nel periodo di moratoria. In ogni caso la trasmissione del file può essere effettuata direttamente dal contribuente  oppure da un intermediario abilitato, appositamente incaricato.

Per ulteriori informazioni invitiamo a contattare i nostri uffici fiscali al n. 0444 964300 

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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