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TUTTE LE MISURE DEL DECRETO FISCALE

Dalla “lotteria degli scontrini” al credito d’imposta sulle commissioni per i pagamenti elettronici. Una sintesi del provvedimento in vigore

giovedì 07 novembre 2019

Il 27 ottobre scorso è entrato in vigore il così detto “Decreto Fiscale”, vale a dire il Decreto Legge 124/2019 collegato alla Legge di Bilancio 2020, provvedimento che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019. Vediamo quali sono le disposizioni di natura fiscale di maggior rilievo. 

Utilizzo del contante

A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto al limite dellasoglia al contante è di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.

Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici

Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta parial 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte dicredito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari. Il credito d’imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni eprestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, acondizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano diammontare non superiore a 400.000 euro.

Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte didebito e credito

A partire del 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, diqualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, da parte di un soggettoobbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzioneamministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4% del valoredella transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.Per le sanzioni relative alle violazioni l’autorità competente a ricevere il rapporto è il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni. All’accertamento delle violazioni provvedono anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

Lotteria degli scontrini e "codice lotteria":

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono state definite le istruzioni per l'invio dei dati dei documenti commerciali che parteciperanno alla lotteria da parte degli operatori che, dal 1° gennaio 2020, comunicheranno i corrispettivi tramite i nuovi registratori telematici o la procedura web delle Entrate  (attenzione: fino al 30 giugno 2020 i soggetti già tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, come medici e farmacie, sono esclusi da tale lotteria). Da segnalare che  nel momento in cui viene effettuata l'operazione, i registratori telematici permetteranno di acquisire, anche tramite lettura ottica, il “codice lotteria” del cliente. Quest'ultimo è un codice identificativo univoco che il consumatore finale genererà sul “portale della lotteria”. Per poter partecipare all'estrazione, è necessario che i consumatori, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio “codice lotteria” all'esercente, esprimendo così la volontà di partecipare al concorso.

Sanzioni lotteria degli scontrini

L’esercente che al momento dell’acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente onon trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazioneviene punito con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. Nel primo semestre di applicazione delle disposizioni, la sanzione non si applica agliesercenti che assolvono temporaneamente l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica ovvero mediante ricevute fiscali.

Semplificazioni fiscali: sarà l’Agenzia Entrate a predisporre i registri edichiarazione annuale IVA

A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché  sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenziadelle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti inItalia, in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze deiseguenti documenti:a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633;b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA. A partire dalle operazioni IVA 2021, oltre alle bozze dei documenti di cui sopra,l’Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazioneannuale dell’IVA.

Stretta sulle compensazione dei crediti tributari

Il decreto fiscale prevede anche una stretta sulle compensazioni. Questa stretta (che consente l’utilizzo di questi crediti solo dopo 10 giorni dall’invio alle Entrate del modello) verrà applicata solo «con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019». Un esempio di paletto è che in caso di accollo del debito d’imposta di terzi, per il pagamento non si possono utilizzare, in compensazione, crediti dell’accollante. In merito al contrasto alle indebite compensazioni (articolo 3 del Decreto fiscale in vigore) vengono inserite due novità cruciali: obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5 mila euro annui; obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA.

Cessazione partita IVA e inibizione compensazione

Per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partitaIVA, viene esclusa la possibilità di avvalersi, a partire dalla data di notifica delprovvedimento, della compensazione dei crediti; detta esclusione opera a prescinderedalla tipologia e dall’importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non sianomaturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto delprovvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.

Pagamento imposte E prevista la corresponsione dell’acconto IRPEF / IRES / IRAP in due rate pari al 50% (anziché 40% - 60%) per i soggetti per i quali sono approvati gli ISA (per il 2019 l’acconto risulta pari al 90%).

Disposizioni in materia di autotrasporto

Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti delle emissioni dei veicoli sul clima, in aggiunta alle risorse già previste per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziate ulteriori risorse da destinare al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. L’entità dei contributi, compresa tra un minimo di euro 2 mila e un massimo di euro 20 mila per ciascun veicolo, viene differenziata in ragione della massa complessiva apieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degliinvestimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termicamaggiormente inquinanti. 

Imponibilità IVA scuole guida

Con la modifica dell’art. 10, comma 1, n. 20), DPR n. 633/72 è adeguata la normativa IVA nazionale alla sentenza della Corte di Giustizia UE 14.3.2019, causa C-449/17 In particolare, il precedente riferimento alle prestazioni “didattiche di ogni genere” è sostituito con “le prestazioni d’insegnamento scolastico o universitario”. La disposizione in esame è applicabile a decorrere dall’1.1.2020. Nell’ambito delle predette prestazioni d’insegnamento non è ricompreso l’insegnamento della guida automobilistica al fine dell’ottenimento della patente per i veicoli di categoria B / C1. È opportuno che sia chiarito il trattamento IVA applicabile al conseguimento delle patenti di categoria diversa (ad esempio, AM, A, C, D, ecc.). In tale contesto il Legislatore ha previsto che “sono fatti salvi” i comportamenti adottati dai contribuenti fino al 31.12.2019. Inoltre è soppresso l’esonero dalla certificazione tramite scontrino / ricevuta fiscale previsto dall’art. 2, lett. q), DPR n. 696/96 per le prestazioni finalizzate al conseguimento della patente rese dalle autoscuole. Contestualmente, fino al 30.6.2020 le autoscuole possono certificare le predette prestazioni con l’emissione dello scontrino/ricevuta fiscale in luogo della memorizzazione elettronica.

Incentivi seggiolini antiabbandono

È entrata in vigore la legge sull’obbligo dei seggiolini antiabbandono. Per facilitare l’acquisto dei dispositivi acustici antiabbandono è previsto (fino a esaurimento delle risorse) un incentivo di 30 euro per ciascun dispositivo di allarme acquistato.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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