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ATTIVITÀ SOSPESA: COSA FARE CON IL REGISTRATORE TELEMATICO

Chi non è operativo in base al DPCM 11.03.2020 non ha alcuna necessità di ricorrere alle così dette “procedure di emergenza”

lunedì 16 marzo 2020
ATTIVITÀ SOSPESA: COSA FARE CON IL REGISTRATORE TE ATTIVITÀ SOSPESA: COSA FARE CON IL REGISTRATORE TE

Come comportarsi con i corrispettivi telematici per le imprese la cui attività è sospesa in base al DPCM 11.03.2020 o che comunque ha deciso di chiudere temporaneamente la propria attività? Dal punto di vista operativo, ai fini della corretta gestione dei registratori telematici, questi soggetti non sono tenuti ad alcun intervento sull’apparecchio, in quanto è possibile applicare quanto previsto in caso di chiusura dell’esercizio, ad esempio, per il periodo feriale ed in particolare “per eventi eccezionali”.

Infatti, se l’ultimo giorno di esercizio dell’attività si è provveduto alla “ordinaria” chiusura del Registratore Telematico a seguito della quale avviene, come di consueto, la trasmissione dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, accadrà che il primo giorno di ripresa dell’attività, con l’accensione del Registratore Telematico lo stesso produrrà il file con l’indicazione dei giorni di inattività, che verrà trasmesso all’Agenzia delle Entrate. In alternativa, conoscendo già al momento della chiusura il periodo di inattività, se il Registratore Telematico lo consente, è possibile indicare detto periodo in sede di chiusura dell’ultimo giorno di attività.

Infatti, in base alle Specifiche tecniche vigenti, è previsto che “nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera”.

Non c’è dunque alcuna necessità di ricorrere alle così dette “procedure di emergenza” e più in particolare non è richiesto di procedere con la comunicazione di sospensione dell’attività o di “messa fuori servizio” del Registratore Telematico.

 



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