A seguito delle istanze pervenute dalle Associazioni di categoria degli operatori del settore, tra le quali Figisc Confcommercio, e anche alla luce delle problematiche connesse all'emergenza sanitaria da COVID-19, con il Provvedimento del 22 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha uniformato e prorogato al 1° settembre 2020 l’avvio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi previsti per i gestori con impianti che, nel 2018, hanno erogato più di 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
Resta, invece, inalterato il termine di avvio dell’obbligo al 1° gennaio 2021 per gli operatori con impianti di distribuzione che, nel 2018, hanno erogato fino a 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio.
Anche per quanto riguarda la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi non è prevista alcuna modifica. Pertanto, i dati in questione devono essere trasmessi entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza trimestrale; entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese di riferimento per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza mensile.
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